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ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Referente per l’accesso civico
dott. Domenico Carlucci (Segretario Generale - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza)
>>> ELENCO POSTA ELETTRONICA (data pubblicazione 29/01/2016 16:02 - aggiornato 13/10/2020 18:30)
>>> ELENCO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) (data pubblicazione 29/01/2016 16:02 - aggiornato 30/01/2016 11:10)
>>> RUBRICA TELEFONICA (ultimo aggiornamento: 15/02/2022 12:45)
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto (file .rtf):
- tramite posta elettronica all’indirizzo: segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Segretario Generale, C.so Vittorio Emanuele n. 94, Barletta
- tramite fax al n. 0883.578504
- presso gli uffici relazioni con il pubblico
La richiesta dovrà recare l’oggetto “Esercizio dell’accesso civico” ed evidenziare:
- Il documento, informazione o dato di cui sia stata omessa la pubblicazione;
- Il nome delle persone eventualmente già contattate;
- Nome, cognome, mail e numero di telefono del richiedente.
POTERE SOSTITUTIVO
Titolare del potere sostitutivo
Ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990, l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
In mancanza di espressa individuazione da parte dell’organo di governo, il titolare del potere sostitutivo del Comune di Barletta è il Segretario Generale.
Modalità per l’attivazione del potere sostitutivo
La richiesta può essere presentata:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Segretario Generale, C.so Vittorio Emanuele n. 94, Barletta
- tramite fax al n. 0883.578504
- presso l’ufficio relazioni con il pubblico
La richiesta dovrà recare l’oggetto “Attivazione del potere sostitutivo” ed evidenziare:
- Il procedimento che non è stato concluso mediante un provvedimento espresso con l’esatta indicazione del termine non rispettato;
- La documentazione probatoria a sostegno dell’istanza;
- Il nome del dirigente responsabile del procedimento e delle persone eventualmente già contattate;
- Nome, cognome, mail e numero di telefono del richiedente.