

DISCIPLINATE LE EMISSIONI SONORE ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI
Barletta, venerdì 9 marzo 2007 - Lo Sportello Unicoper le Attività Produttive (Settore comunale Politiche Attive di Sviluppo) rende noto che, con delibera di Giunta Municipale n. 30 del 23 febbraio 2007 è stato approvato il disciplinare tecnico per la detenzione e il funzionamento di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora negli esercizi per la somministrazione, al pubblico, di alimenti e bevande.
Il disciplinare (testo allegato di seguito) prevede, per sommi capi, che la detenzione di impianti elettroacustici in bar, caffetterie, pubs ed esercizi similari è assoggettata al possesso di apposita autorizzazione accessoria di pubblico esercizio, che sarà rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, previa acquisizione di una valutazione revisionale di impatto acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della l.q. n. 447/95.
DISCIPLINARE
Per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi.
Articolo 1 – La detenzione e il funzionamento di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora negli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quali bar, caffetterie, pubs ed esercizi similari, è assoggettata al possesso di apposita autorizzazione accessoria a quella di pubblico esercizio, rilasciata dal Settore Politiche Attive di Sviluppo, previa acquisizione di una valutazione revisionale di impatto acustico redatta da Tecnici Competenti ai sensi dell’art. 2 della L.Q. n. 447/95 nel rispetto della vigente normativa, finalizzata a comprovare il rispetto dei valori limite per il rumore e contenente l’indicazione delle misure eventualmente attuate per ridurre le emissioni sonore e inibire il superamento.
Articolo 2 – All’interno dell’esercizio i tavoli e le sedie devono essere disposti in maniera tale da non far configurare una platea per l’utenza o la trasformazione dello stesso in locale da ballo. A salvaguardia della pubblica incolumità, devono inoltre essere evitati sovraffollamenti rispetto alla normale ricettività.
Articolo 3 – Le emissioni sonore delle apparecchiature di amplificazione devono essere contenute nei limiti di tollerabilità previsti dalla vigente normativa (D.L. 447/95; D.P.C.M. 14.11.97; L.R.12.2.2002 n.3);
Articolo 4 – Il volume della musica diffusa non deve propagarsi all’esterno né arrecare in alcun modo disturbo o molestia alle persone che abitano ai piani sovrastanti il locale o gli stabili ad asso adiacenti. Con apposita ordinanza sindacale saranno disciplinati gli orari entro i quali saranno consentite emissioni sonore, limitatamente in quei locali sottostanti civili abitazioni, diffuse attraverso impianti di amplificazione, quali strumenti musicali dotati di amplificatori, casse acustiche e simili.
Articolo 5 – L’esercizio deve essere in possesso di idonea documentazione atta a comprovare la tutela dei diritti d’autore in conformità alle leggi speciali (Legge n° 633 del 22.04.1941 e successive modifiche). L’autorizzazione amministrativa, pertanto, dovrà essere concessa condizionatamente al possesso di detta documentazione.
Articolo 6 – Il mancato adempimento anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti norme di legge, comporterà l’adozione del provvedimento amministrativo di sospensione temporanea della specifica autorizzazione per un periodo di gg. 60 e, in caso di recidiva, la revoca della stessa.
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