“CONTRATTO DI QUARTIERE II”: IMPORTANTI NOVITA’

Importanti novità in merito al “Contratto di Quartiere II”, il programma innovativo in ambito urbano finalizzato ad incrementare – anche con il supporto di investimenti privati – la dotazione infrastrutturale nel quartiere “Borgovilla – Patalini”, che la locale Amministrazione comunale aveva individuato quale area interessata dal disagio abitativo ed occupazionale, prevedendo per essa la riqualificazione edilizia ed urbanistica, il miglioramento delle condizioni ambientali, la dotazione di servizi e l’integrazione sociale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, sede di Bari, con sentenza n° 256 depositata il 28 gennaio 2005, ha rigettato nel merito tutti i motivi di ricorso contro la procedura conclusa dall’Amministrazione comunale di Barletta e perciò ne ha validato i risultati. Il suddetto ricorso, proposto dalle ditte: Messinese Tommaso; dall’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) Lacerenza Spiridione e Vito Nicola; dall’ATI GPS Edil Griner; dall’ATI Lacerenza Vito Nicola, Rana Giovanni e RU.CA. di Nicola Canonico, aveva impugnato gli avvisi pubblici di gara e gli atti di aggiudicazione per motivi attinenti la presunta mancata pubblicità data alla procedura e per motivi legati al presunto mancato rispetto di norme urbanistiche.
Il TAR, ha ampiamente motivato il rigetto dell’uno e dell’altro motivo di ricorso, deducendo che gli avvisi pubblici avevano raggiunto il loro scopo, in quanto tutti i ricorrenti avevano presentato le loro candidature al programma, dal quale però ne erano state escluse perché sforniti di un curriculum adeguato in relazione al programma e da quanto richiesto dall’Amministrazione stessa. IL TAR ha anche rigettato, completamente, il motivo attinente alla presunta mancata verbalizzazione delle operazioni di apertura -avvenuta in seduta pubblica- delle buste contenenti le candidature contestuale alle predette operazioni, ritenendo “legittima la prassi di verbalizzare in tempi brevi, congrui e ragionevoli in virtù della necessità che l’atto probatorio sia completo e documentalmente preciso”.
Il TAR ha ampiamente e puntualmente motivato in ordine a tutte le esclusioni delle ditte ricorrenti dalla procedura di gara. Il TAR ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nei confronti del Comune e degli altri chiamati in causa per complessivi 9.000 Euro.
Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco Raffaele Fiore (nonché assessore al Contenzioso) per l’efficace azione portata a termine congiuntamente dal Settore comunale Urbanistica e dall’Avvocatura comunale, che con gli avvocati Domenico Cuocci Martorano e Giuseppe Caruso, ha brillantemente difeso l’operato della locale Amministrazione, in considerazione degli effetti positivi che si riverberano sul programma amministrativo comunale.