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167: IL TAR RICONOSCE LA LEGITTIMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI ALLE COOPERATIVE
Barletta, venerdì 13 giugno 2008 - Il recente pronunciamento del Tribunale Amministrativo per la Puglia , sede di Bari, intervenuto in data 11 giugno 2008, ha confermato la legittimità dell'azione amministrativa del Comune di Barletta in materia di assegnazione in favore delle Cooperative edilizie a proprietà divisa .
Il Giudice Amministrativo, infatti, recependo integralmente le difese dell'Ente comunale, ha testualmente ritenuto che “ sino alla riforma delle sentenze TAR del 2006 che hanno comportato la caducazione non solo della Delibera di C.C. n. 60/04 ma anche degli atti conseguenti tra cui il bando e le graduatorie predisposte ai fini dell'assegnazione, non era possibile al Comune di Barletta procedere alle assegnazioni come si pretende. Ne deriva che non è ravvisabile alcun silenzio inadempimento in capo ad esso Comune per potersi parlare di inadempimento è necessario che sussista in capo alla p.a. sollecitata l'esistenza del connesso potere. Nella specie, invece, in capo al Comune di Barletta alla data della produzione dell'istanza di parte interessata (che rappresenta il momento per la valutazione del comportamento dell'Amministrazione), esso potere non sussisteva, siccome ancora vigenti le decisioni di questo TAR che erano state sospese ma non ancora riformate con decisioni di merito da parte del Giudice d'appello ”
A conforto dell'insussistenza dell'obbligo di provvedere dell'Amministrazione comunale in funzione dell'assegnazione dei lotti, il Giudice Amministrativo ha riportato anche l'Ordinanza cautelare n° 32/08, pronunciata su impugnazione dei provvedimenti relativi al c.d. “Patto Sociale” che, in virtù della complessità della vicenda relativa alle assegnazioni dei lotti di ERP posti nel PEEP per la presenza di pregresso contenzioso , aveva consigliato la sospensione dei provvedimenti sopravvenuti gravati.
La ravvisata non sussistenza del silenzio inadempimento in capo al Comune di Barletta porta alla reiezione dell'intero gravame, ivi compresa naturalmente la pure avanzata richiesta di stipula della convenzione ex art. 35 della Legge 865/1971 e di nomina di un commissario ad acta.
Le stesse sentenze hanno statuito in merito la condanna alle spese di lite liquidate in complessivi € 2.500,00 per ciascuna delle diciassette Cooperative edilizie ricorrenti.
Il Sindaco di Barletta, Nicola Maffei e l'Assessore comunale all'Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Franco Pastore , concordano nell'affermare che “ Il pronunciamento del Tribunale Amministrativo, quindi, rappresenta la risposta più eloquente ed esaustiva agli ingiustificati attacchi diffamatori condotti contro l'Amministrazione comunale da parte di alcune Cooperative, che lamentano un affossamento della 167 in virtù della mancata assegnazione dei lotti in favore delle Cooperative utilmente collocate in graduatoria, nonché un'indiretta conferma sulla bontà delle iniziative assunte dall'Amministrazione comunale a tutela delle procedure poste in essere sulla complessa materia delle assegnazioni, che ha portato la stessa a richiedere ed ottenere l'intervento della competente autorità giudiziaria che ha ravvisato gli estremi per autorizzare l'inibizione preventiva degli stessi. Non c'è, da parte dell'Amministrazione comunale, alcuna volontà di censurare la critica, purché costruttiva e non frettolosa o priva di fondamenti giuridici. Siamo stati sempre disponibili al dialogo, come accaduto, tra l'altro, con la formulazione del Patto Sociale anche oggetto, purtroppo, di comportamenti poco collaborativi ”.

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