167: IL COMUNE FA CHIAREZZA SU SENTENZA TAR RELATIVA A RICORSO
PER L’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO SERBATO SU UN ATTO DI DIFFIDA

Barletta, sabato 10 ottobre 2009 - L’Amministrazione comunale di Barletta, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno di ieri (edizione Nord Barese) dell’articolo relativo alla notizia della sentenza della Prima Sezione del T.A.R. Puglia – sede di Bari sul ricorso per l’annullamento del silenzio serbato su un atto di diffida notificato dalla società Cooperativa a r.l. La Bussola, intende fare chiarezza sulla reale portata del medesimo provvedimento giurisdizionale, onde dissipare i falsi allarmismi sociali ricollegabili alla sua erronea interpretazione.
La sentenza in questione, infatti, si è limitata a dichiarare l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione in merito ad un atto con il quale una cooperativa, non collocata in posizione utile in graduatoria, chiedeva al Tribunale Amministrativo l’adozione degli atti propedeutici a revocare la concessione dei terreni a tutte le cooperative che non avrebbero provveduto ai conguagli determinati per l’assegnazione dei lotti in diritto di proprietà, e non in “diritto di superficie”, disposta in loro favore nel termine prefissato di venti giorni.
L’illegittimità del silenzio censurata e dichiarata dal Tribunale Amministrativo altro non significa che il Comune di Barletta ha assunto un comportamento inerte in seguito ad una precisa istanza di una cooperativa, che pretendeva di scalare posizioni utili in graduatoria, in seguito ad alcuni ritardi nei versamenti dei conguagli da parte di altre cooperative, collocate, invece, in posizione utile in seguito ad un lungo procedimento amministrativo, che ha ricevuto il vaglio favorevole del Consiglio di Stato.
Nessun proposito recondito dell’Amministrazione di aspettare i versamenti delle indicate tredici cooperative è stato accertato dal Tribunale adito, il quale, al contrario, non è sceso affatto nella valutazione della fondatezza della pretesa della cooperativa ricorrente (fattispecie costituente la norma nel rito sul silenzio), né ha individuato alcuna normativa di riferimento che avrebbe imposto la revoca dell’assegnazione dei terreni per riassegnarli ad altri aventi diritto.
Infatti, la difesa in giudizio dell’Amministrazione, assicurata a costo zero dagli avvocati dell’Avvocatura comunale (stante la soccombenza), ha rappresentato e provato le motivazioni che hanno giustificato i contestati ritardi nei versamenti dei conguagli.
La conferma della perdurante validità ed efficacia delle assegnazioni effettuate è sottolineata, tra l’altro, dallo stesso Giudice Amministrativo, laddove ha sottolineato che “nell’eseguire la presente sentenza, in risposta alla diffida della cooperativa La Bussola, l’Amministrazione potrà ovviamente evidenziare le peculiari circostanze relative ai casi delle singole cooperative, già esposte nel controricorso”.
E’ stata proprio la peculiarità di tali circostanze, dovute alle contestazioni delle cooperative assegnatarie, che hanno lamentato erronei calcoli nelle quantificazioni dei conguagli da parte dell’Amministrazione, ovvero mancate compensazioni, ovvero l’irrealizzabilità di alcuni interventi, in quanto localizzati su suoli interessati da elettrodotti e metanodotti, all’attualità in fase di spostamento, a determinare i ritardi nei versamenti effettuati.
Così come dichiarano all’unisono l’Assessore comunale all’Edilizia Privata e Pubblica Franco Pastore, nonché il Dirigente dello stesso Settore Amministrativo, arch. Francesco Gianferrini: <<L’Amministrazione comunale si assume la responsabilità dell’inerzia nel riscontro alla diffida notificata dalla Cooperativa la Bussola, ma al contempo assicura che la sentenza sarà prontamente eseguita, e che la stessa non produce alcuno sconvolgimento, né nelle assegnazioni già effettuate, né nel prosieguo dell’attività di realizzazione degli alloggi nella zona 167”.