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IL COMUNE FA CHIAREZZA SU SENTENZA TAR RELATIVA A RICORSO
PER L’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO SERBATO SU UN ATTO DI DIFFIDA
Barletta,
sabato 10 ottobre 2009 - L’Amministrazione comunale
di Barletta, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta del
Mezzogiorno di ieri (edizione Nord Barese) dell’articolo relativo
alla notizia della sentenza della Prima Sezione del T.A.R. Puglia
– sede di Bari sul ricorso per l’annullamento del
silenzio serbato su un atto di diffida notificato dalla società
Cooperativa a r.l. La Bussola, intende fare chiarezza sulla reale
portata del medesimo provvedimento giurisdizionale, onde dissipare i falsi
allarmismi sociali ricollegabili alla sua erronea interpretazione.
La sentenza in questione, infatti, si è limitata a dichiarare l’illegittimità
del silenzio dell’Amministrazione in merito ad un atto con il quale
una cooperativa, non collocata in posizione utile in graduatoria, chiedeva
al Tribunale Amministrativo l’adozione degli atti propedeutici a
revocare la concessione dei terreni a tutte le cooperative che non avrebbero
provveduto ai conguagli determinati per l’assegnazione dei lotti
in diritto di proprietà, e non in “diritto di superficie”,
disposta in loro favore nel termine prefissato di venti giorni.
L’illegittimità del silenzio censurata e dichiarata dal Tribunale
Amministrativo altro non significa che il Comune di Barletta ha assunto
un comportamento inerte in seguito ad una precisa istanza di una cooperativa,
che pretendeva di scalare posizioni utili in graduatoria, in seguito ad
alcuni ritardi nei versamenti dei conguagli da parte di altre cooperative,
collocate, invece, in posizione utile in seguito ad un lungo procedimento
amministrativo, che ha ricevuto il vaglio favorevole del Consiglio di
Stato.
Nessun proposito recondito dell’Amministrazione di aspettare i versamenti
delle indicate tredici cooperative è stato accertato dal Tribunale
adito, il quale, al contrario, non è sceso affatto nella valutazione
della fondatezza della pretesa della cooperativa ricorrente (fattispecie
costituente la norma nel rito sul silenzio), né ha individuato
alcuna normativa di riferimento che avrebbe imposto la revoca
dell’assegnazione dei terreni per riassegnarli ad altri aventi diritto.
Infatti, la difesa in giudizio dell’Amministrazione, assicurata
a costo zero dagli avvocati dell’Avvocatura comunale (stante la
soccombenza), ha rappresentato e provato le motivazioni che hanno giustificato
i contestati ritardi nei versamenti dei conguagli.
La conferma della perdurante validità ed efficacia delle assegnazioni
effettuate è sottolineata, tra l’altro, dallo stesso Giudice
Amministrativo, laddove ha sottolineato che “nell’eseguire
la presente sentenza, in risposta alla diffida della cooperativa La Bussola,
l’Amministrazione potrà ovviamente evidenziare le peculiari
circostanze relative ai casi delle singole cooperative, già esposte
nel controricorso”.
E’ stata proprio la peculiarità di tali circostanze, dovute
alle contestazioni delle cooperative assegnatarie, che hanno lamentato
erronei calcoli nelle quantificazioni dei conguagli da parte dell’Amministrazione,
ovvero mancate compensazioni, ovvero l’irrealizzabilità di
alcuni interventi, in quanto localizzati su suoli interessati da elettrodotti
e metanodotti, all’attualità in fase di spostamento, a determinare
i ritardi nei versamenti effettuati.
Così come dichiarano all’unisono l’Assessore comunale
all’Edilizia Privata e Pubblica Franco Pastore,
nonché il Dirigente dello stesso Settore Amministrativo, arch.
Francesco Gianferrini: <<L’Amministrazione
comunale si assume la responsabilità dell’inerzia nel riscontro
alla diffida notificata dalla Cooperativa la Bussola, ma al contempo assicura
che la sentenza sarà prontamente eseguita, e che la stessa non
produce alcuno sconvolgimento, né nelle assegnazioni già
effettuate, né nel prosieguo dell’attività di realizzazione
degli alloggi nella zona 167”.

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