ORDINANZA IN MATERIA DI GESTIONE SEPARATA DEGLI SCARTI
DELLA PULIZIA DEL PESCE E DEI MOLLUSCHI
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Barletta, martedì 6 ottobre 2009 - Con Ordinanza Sindacale Prot. n. 77 del 30 settembre 2009 è stata disciplinata la gestione, da parte dei titolari d’attività commerciali di vendita di prodotti ittici, degli scarti della pulizia del pesce e dei molluschi.
I titolari d’attività commerciali di vendita di prodotti ittici dovranno gestire, in maniera separata, gli scarti della pulizia del pesce e dei molluschi, nonché di qualsiasi altro rifiuto d’origine animale di cui abbiano intenzione di disfarsi dotandosi di sistemi e d’organizzazione adeguati adempiendo ai Regolamenti CE 1774/2002 e CE 92/2005.
È inoltre stabilito il divieto di conferire rifiuti urbani, anche differenziati, alla rinfusa (del tipo vaschette in polistirolo, sacchi, sacchetti, etc.) comunque percolanti o sgocciolanti. Gli stessi dovranno preventivamente essere confezionati in sacchi ermetici prima di essere immessi in qualsiasi contenitore.
Il testo completo dell’Ordinanza è anche disponibile presso l’URP, affisso all’Albo Pretorio del Comune.
Commenta l’Assessore comunale alle Politiche Ambientali, ing. Caterina Dibitonto: <<Pervengono all’Amministrazione lamentele di cittadini relative a cattivi odori che si generano dai cassonetti; tali odori nauseabondi sono legati spesso al conferimento non autorizzato di scarti di prodotti ittici che sono caratterizzati da elevata putrescibilità. A tali inconvenienti di carattere igienico sanitario si pone rimedio mediante lavaggi e trattamenti dei cassonetti straordinari rispetto agli standard contrattuali dei servizi erogati dalla BarSA. Quest’ordinanza è volta a disciplinare il conferimento dei rifiuti d’origine animale prodotti dalle attività di commercializzazione del pesce e dei molluschi richiamando i titolari di tali attività al rispetto delle normative vigenti. Gli scarti d’origine animale devono essere gestiti separatamente e non essendo rifiuti assimilabili agli urbani non possono essere conferiti nei contenitori stradali di raccolta rifiuti. Il mancato rispetto di tale ordinanza comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa, ovvero la segnalazione all'Autorità Giudiziaria d’ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti>>.