SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO: IL COMUNE NON SI OPPONE 

Barletta 2 agosto 2012 - In merito alla ordinanza del Tribunale del Lavoro di Trani (ordinanza del 20.7.2012) di accoglimento della tutela antisindacale, esperita dalla CGIL,  l’Amministrazione ribadisce la volontà di eseguirla , non solamente per l’obbligo che le deriva dall’art. 28 della legge n. 300/70 e dal rispetto dell’esercizio della funzione giurisdizionale ma anche in modo  spontaneo, rinunciando alla opposizione avverso detto provvedimento riconosciuta normativamente, al fine di riprendere le relazioni con il sindacato, le cui prerogative l’ente non aveva alcuna volontà di ledere, tenuto conto che la materia della informativa sindacale è stata oggetto di recenti modifiche normative che, nella non precisa chiarezza sui termini della relativa entrata in vigore, hanno dato luogo a numerose pronunce con esito contrastante.

Ed invero, l’art. 5 della legge n. 165/01 è stato oggetto di modifica, da parte del decreto legislativo n. 150/09, che ha previsto l’informativa ai sindacati nelle materie indicate dalla legge e dalla contrattazione non necessariamente preventiva (nel caso di specie non è in discussione l’esistenza di una informativa, sebbene successiva).
In tema, è intervenuto, stante la contrastante giustizia pretoria, il legislatore rendendo l’interpretazione autentica della disciplina di riforma e  statuendone l’applicabilità anche alla contrattazione collettiva in corso, con possibilità, quindi, di una informativa anche successiva.

Si legge testualmente nella norma dell’art. 5, comma 2, del dlgs. n. 141/11 (“Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”): “L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009”.
In tal senso, la disciplina dell’art. 5 del dlgs. n. 165/01, come modificato dal dlgs. n. 150/09, che prevede la necessità della informativa non necessariamente preventiva, è di immeditata applicazione ed idonea anche alla regolazione della vicenda che ha interessato l’ente.
Quanto asserito conforta l’Amministrazione nella assenza di relativa volontà di ledere le prerogative sindacali.

A TAL PROPOSITO SI RENDE NOTA UN LETTERA INVIATA DALL'EX SEGRETARIO GENERALE, DOTT. BENVENUTO CIFALDI, AL SINDACO MAFFEI, SEMPRE INERENTE LO STESSO ARGOMENTO:

Egregio Sig. Sindaco,
le notizie ed informazioni di stampa relative alla vicenda della condotta antisindacale tenuta dal Comune di Barletta in occasione dell’approvazione degli atti di riorganizzazione della struttura comunale, mi inducono a far pervenire a Lei ed alla Giunta Comunale il mio sincero rincrescimento e le mie più profonde scuse per la disattenta lettura e l’errata interpretazione delle norme che mi avevano indotto ad esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni che il Giudice del Lavoro ha ritenuto non rispondenti ai dettami contrattuali in tema di relazioni sindacali.

Mi dispiace che si pongano tutte le responsabilità in capo al Sindaco ed alla Giunta quando, a mio modesto avviso, le precise responsabilità della Giunta investono soltanto il merito degli atti assunti e non anche le questioni di regolarità procedurali che, invece, attengono alla regolarità tecnica attestata dal Dirigente, in  particolar modo quando la Giunta si conforma ai pareri espressi dai Responsabili.

Tanto premesso, sento, altresì, il dovere di chiarire in maniera più dettagliata, qual è stata la norma che il sottoscritto ha applicato per attestare che gli atti, dichiarati antisindacali dal Giudice del Lavoro, necessitavano soltanto di informazione successiva: si tratta del Decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con il quale il legislatore ha fornito chiarimenti interpretativi su alcuni punti  del d.lgs. n. 150/2009 (decreto Brunetta), tra i quali quelli riguardanti la contrattazione collettiva e, più in generale, le relazioni sindacali, con particolare riferimento alla effettiva portata ed alla data di decorrenza delle nuove regole.

 Non voglio tediarla con un noioso e lungo commento alla legge. Le riporto, soltanto, alcune precisazioni che possono servire a giustificare, nella circostanza, la mia posizione e, perciò, la mia buona fede, estratte e/o interamente tratte da una nota informativa dell’ARAN dell’Ottobre 2011, pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia.
Dunque, il d.lgs. 1 agosto 2011, n.141, recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha effettuato una operazione di rivisitazione della nuova disciplina in materia di lavoro pubblico contenuta nel d.lgs.n.150/2009, compresa la parte relativa alle relazioni sindacali che è quella di cui, in questo momento, ci occupiamo.
La rivisitazione delle norme approvate discendeva, come innanzi detto, dalla necessità di fornire chiarimenti sulla reale portata delle innovazioni e sulla data di decorrenza della efficacia di alcune disposizioni, specialmente quelle in materia di relazioni sindacali che sono contenute nell’art. 5, comma 2.
L’art. 5, comma 2, infatti, risolve il grave problema sorto in ordine alla immediata applicabilità o meno, dalla data della sua entrata in vigore, delle disposizioni del decreto concernenti la materia delle relazioni sindacali, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva.
A tale riguardo, il legislatore, mentre per la contrattazione integrativa aveva previsto un particolare regime transitorio per l’adeguamento alle nuove regole introdotte con la riforma Brunetta, per la contrattazione nazionale aveva semplicemente disposto che le sue disposizioni si applicassero dalla tornata successiva a quella in corso, ingenerando il dubbio che le nuove regole potessero applicarsi solo a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali relativi alla tornata contrattuale successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009.
Con tale interpretazione, si perveniva alla conclusione di escludere ogni effetto della riforma Brunetta sui contratti collettivi nazionali vigenti alla data della sua entrata in vigore, ammettendosi, conseguentemente, che si sarebbero dovute applicare, fino ai futuri rinnovi contrattuali post riforma, tutte quelle clausole dei CCNL vigenti che demandavano alla contrattazione integrativa o alla concertazione, a livello decentrato, materie che, attenendo o all’organizzazione degli uffici o all’organizzazione del lavoro, in base al nuovo assetto delle relazioni sindacali definito dal d.lgs. n. 150/2009, non possono più costituire oggetto né di attività negoziale né di concertazione.
“Questa interpretazione si traduceva, sostanzialmente, nell’ammissione della possibilità della contrattazione collettiva nazionale di porre limiti alle esclusioni per essa previste dalla legge o, comunque, di rinviare, sine die, l’applicazione di questa, in contrasto con i principi dell’art. 97 della Costituzione.
L’applicazione della legge, quindi, sarebbe stata demandata alle mutevoli considerazioni della futura contrattazione collettiva.
Proprio per chiarire la effettiva portata delle previsioni del d.lgs. n. 150/2009, con specifico riferimento proprio alla diversa decorrenza applicativa delle nuove regole, il Dipartimento della funzione pubblica aveva già fornito alle pubbliche amministrazioni gli opportuni chiarimenti con la circolare n. 7/2010.
In particolare, relativamente ad alcune disposizioni, tra le quali vi sono anche quelle relative alle nuove materie oggetto di contrattazione collettiva nazionale, veniva affermato che, non essendo previsto dalla legge uno specifico termine di adeguamento, esse non potevano non operare che dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/ 2009.
Pertanto, da quella data, nei confronti dei contratti collettivi che disponevano in modo diverso trovavano applicazione i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli artt. 1339 e 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall’art. 33 del d.lgs. n. 150/2009).
In queste ipotesi, dunque, la norma contrattuale, anche nazionale, difforme (in quanto disciplinava direttamente o demandava alla contrattazione integrativa materie ora precluse) doveva ritenersi automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell’art. 5, comma 2 (come modificato dall’art. 34 del d.lgs. n. 150/2009), avente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, carattere imperativo e, quindi, di inderogabilità, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165/2001.
Pertanto, in tutte le materie riconducibili al citato nuovo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le forme di partecipazione sindacale, anche se già previste dai contratti nazionali, dovevano comunque considerarsi “retrocesse” alla sola informazione sindacale.
A maggior ragione, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è contenuta l’attività di micro-organizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non potevano attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall’informazione.”
“Ciò, peraltro, non è valso ad evitare l’insorgere di un significativo contenzioso al livello decentrato con le OO.SS. che, in quanto interessate a salvaguardare i precedenti assetti delineati dalla contrattazione collettiva vigente con riferimento agli ambiti sia della contrattazione integrativa sia della concertazione, hanno sostenuto dinanzi ai giudici del lavoro la tesi interpretativa dell’efficacia differita all’esito della futura contrattazione collettiva delle nuove regole del d.lgs. n. 150/2009.
L’attenzione dei ricorrenti si incentrava, essenzialmente, proprio sulla formulazione testuale dell’art. 65, comma 5, del d.lgs. n. 150/2009 (Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso) evidenziandosi che, in mancanza di un espresso regime transitorio, la norma doveva essere intesa in modo tale da armonizzarsi sistematicamente con le disposizioni dei commi precedenti del medesimo art. 65 ovvero nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale potevano trovare applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulali anteriormente.
Su questo contenzioso, delicato proprio per le conseguenze limitative che ne potevano derivare sulla effettiva attuazione della riforma (soprattutto sul punto della immediata operatività delle norme sui poteri datoriali), si è registrato un andamento altalenante della giurisprudenza.
Infatti, undici sentenze (Trib. Pesaro, 2 dicembre 2010; Trib. Cosenza 20 settembre 2010; Trib. Venezia 11 marzo 2011; Trib. Frosinone 14 marzo 2011; Trib. Catanzaro 18 marzo 2011; Trib. Verona 21 marzo 2011; Trib. Messina 10 maggio 2011; Trib. Genova 6 giugno 2011; Trib. Cagliari 15 giugno 2011; Trib. Roma 1 luglio 2011; Trib. Tivoli, 11 agosto 2011) hanno sostenuto la tesi dell’immediata efficacia applicativa delle previsioni del d.lgs. n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva, in conformità alle indicazioni delle circolari del Dipartimento della funzione pubblica sopra richiamate; nove pronunce, invece, sono intervenute nel senso dell’efficacia differita alla futura contrattazione nazionale (Trib. Torino 2 aprile 2010 e 28 giugno 2010; Trib. Salerno 18 luglio 2010; Trib. Pesaro 19 luglio 2010; Trib. Lamezia Terme 7 settembre 2010; Trib. Trieste 5 ottobre 2010; Trib. Bologna 21 marzo 2011; Trib. Oristano 10 maggio 2011; Trib. Nuoro 1 giugno 2011).
Al fine di chiarire definitivamente la portata e gli effetti dell’art. 65, comma 5, del d.lgs. n. 150/2009, stante l’andamento altalenante della giurisprudenza in materia, suscettibile comunque di influire negativamente sull’attuazione della riforma, il legislatore è intervenuto direttamente sulla norma controversa.
Con l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 141/2011, infatti, viene data l’interpretazione autentica di tale norma, secondo la quale le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, che si applicano dalla prossima tornata contrattuale, sono solo quelle concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali (stipulazione e controllo).
Tutte le altre disposizioni del decreto, conseguentemente, sono da ritenersi immediatamente applicabili sin dalla sua entrata in vigore (comprese quelle sui poteri del datore di lavoro pubblico che sostituiscono alla vecchia concertazione dei provvedimenti organizzatori la mera informazione ai sindacati).
A seguito di tale chiarimento interpretativo, viene definitivamente evidenziato che devono ritenersi pienamente efficaci, e quindi applicabili, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, in particolare le norme di cui:
- all’art. 33, modificativo dell’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 (natura imperativa delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001; deroghe alla riserva di contrattazione in materia di trattamento economico; sistema di etero – integrazione delle clausole contrattuali nulle);
- all’art. 34, modificativo dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (nuovo ambito dei poteri unilaterali organizzativi e gestionali delle P.A.);
- all’art. 54, comma 1, modificativo dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (disposizioni in materia di competenza regolativa della contrattazione collettiva);
- alle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo IV in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

                                                                                              Benvenuto Cifaldi