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GESTIONE SERVIZI TEATRO “CURCI”: INTERVIENE IL SINDACO MAFFEI
Lunedì 23 aprile 2012 – In merito alla vicenda della gestione dei servizi ausiliari del teatro “Giuseppe Curci”, si riporta di seguito un intervento del Sindaco di Barletta, Nicola Maffei:
<<Sono stati pubblicati sabato 21 e domenica 22 aprile sugli organi di stampa articoli che riportano interventi del presidente del Kismet, Augusto Masiello, il quale nel riferire delle vicende che lo riguardano relativamente alla gestione del teatro Comunale Giuseppe Curci di Barletta ha riportato dichiarazioni attribuite al Vice Presidente di Confindustria Alessandro Laterza che, così come riportate, farebbero prefigurare che nel Comune di Barletta si consumino pratiche “subdole e clientelari”.
Per onore di cronaca si precisa che il Comune di Barletta con un comunicato stampa diffuso il 9 novembre 2010 ricostruiva la vicenda amministrativa ripercorrendone l’accaduto:
- Con ricorso notificato in data 28.11.2007 la cooperativa Kismet impugnava gli atti di gara innanzi al T.A.R. Puglia – sede di Bari e ne chiedeva l’annullamento, previa richiesta di sospensione e di decreto inaudita altera parte.
- Il Comune di Barletta si costituiva in giudizio in data 04.12.2007 e concludeva per il rigetto della impugnazione.
- In data 05.12.2007 si celebrava l’udienza cautelare dinanzi al Tribunale adito, il quale con ordinanza cautelare n. 1106/2007 respingeva la richiesta di concessione della sospensione degli atti gravati.
- La decisione cautelare del Giudice di prima fase veniva impugnata dalla cooperativa Kismet dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso notificato in data 02.01.2008.
- Il Consiglio di Stato in data 26.02.2008 con ordinanza n. 1038/2008 confermava la decisione del primo giudice di negazione della tutela di urgenza.
- Successivamente all’impugnazione dell’ordinanza cautelare del T.A.R., e prima della decisione del Giudice di Appello sull’impugnazione del provvedimento interinale di prima fase, la cooperativa ricorrente, in data 23.01.2008, integrava il gravame in primo grado con la notifica dei motivi aggiunti, con i quali l’impugnazione era diretta anche avverso la determinazione dirigenziale n. 2477 del 14.12.2007, relativa all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in favore della società Setterue, con cui era anche stipulato il contratto successivo, recante il numero di repertorio 616 del 06.02.2008.
- La causa era successivamente chiamata per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 04.12.2008 ed il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 155 del 14.1.2009, definiva la controversia, decidendo in rito con statuizione declinatoria della giurisdizione.
- La ricorrente notificava, quindi, al Comune di Barletta un ricorso ex art. 700 c.p.c.
- Successivamente, lo stesso Kismet impugnava la decisione del Tribunale Amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
- La tutela cautelare intrapresa dinanzi al Giudice Ordinario veniva rigettata ed il Consiglio di Stato definiva il giudizio di appello con statuizione dichiarativa della giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia, rispendendo la causa al Tribunale per la definizione del merito.
- Infine, in udienza pubblica si discuteva il merito del giudizio innanzi alla Prima Sezione del T.A.R. Puglia – sede di Bari, il quale con sentenza n. 3860/2010, depositata in data 04.11.2010, accoglieva il ricorso della cooperativa Kismet ed annullava sia la revoca dell’aggiudicazione nei confronti della coop. Kismet, ritenuta illegittima, ed, in via derivata, anche l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’a.t.i. Setterue - De Fazio – Leone, compensando integralmente le spese del giudizio.
L'Amministrazione comunale, intanto, ha impugnato la suddetta sentenza innanzi al Consiglio di Stato che in data 13.04.2012 ha discusso del merito e della cui sentenza si è, ad oggi, in attesa.
Il Kismet, nelle more, ha anche attivato giudizio di ottemperanza innanzi al TAR della sentenza giudizio n. 3860/2010 che è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale Amministrativo.
Il Kismet per l’ottemperanza chiedeva, ad appalto esaurito, l’affidamento dei servizi: tale circostanza non è ammissibile ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti pubblici che invece prevedono, piuttosto, un risarcimento del danno (mai richiesto dal Kismet!!!!).
Precisato quanto necessario sugli aspetti amministrativi si respinge all’estensore dei suddetti articoli ogni riferimento a pratiche “clientelari” nel Comune di Barletta: non si può costruire questo disgustoso assioma su decisioni della magistratura amministrativa ……ci vuole ben altro!!!!
Relativamente al procedimento penale che vede coinvolti dirigenti di questa amministrazione, nell’esercizio delle loro funzioni, non si può che ribadire la piena fiducia negli stessi e nella magistratura penale che saprà svolgere, come sempre, il suo ruolo correttamente>>.
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