NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE SU SALE DA GIOCO E ISTALLAZIONE DI APPARECCHI GIOCO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6 TULPS Giovedi 13 marzo 2014 – Lo Sportello Unico Attività Produttive informa che la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”, ha introdotto nuovi requisiti che occorre possedere per poter esercitare l’attività di salo gioco e/o per poter detenere apparecchi gioco di cui all’art. 110, comma 6° del TULPS. In particolare si evidenzia in breve che l’art. 7 della Legge ha previsto quanto segue:
Va precisato che l’obbligo della distanza di 500 metri dai suddetti luoghi di particolare interesse vige anche nel caso di detenzione di apparecchi gioco presso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali, stabilimenti balneari, alberghi etc. La nuova norma prevede inoltre che presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche dovrà essere presente un’area dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e dovrà essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale saranno indicati il fenomeno del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico), i rischi connessi e i recapiti per le informazioni relative alle attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico. Gli esercenti le attività esistenti dovranno assolvere a tali obblighi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per maggiori informazioni contattare lo Sportello Unico Attività Produttive, c.so Garibaldi n. 210, tel. 0883 303234, email: suap@cert.comune.barletta.bt.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 16,30 alle ore 18,30. Il mercoledì il Servizio è chiuso al pubblico. |