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comunicato

NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE SU SALE DA GIOCO E ISTALLAZIONE DI APPARECCHI GIOCO DI CUI ALL’ART.  110, COMMA 6 TULPS

Giovedi 13 marzo 2014 – Lo Sportello Unico Attività Produttive informa che  la legge  regionale 13 dicembre 2013, n. 43, “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”, ha introdotto nuovi requisiti che occorre possedere per poter esercitare l’attività di salo gioco e/o per poter detenere apparecchi gioco di cui all’art. 110, comma 6° del TULPS. In particolare si evidenzia in breve che l’art. 7 della Legge ha previsto quanto segue:

  1. fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività non verrà concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette;
  2.  L’autorizzazione all’esercizio sarà concessa per cinque anni e potrà essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni per il rinnovo decorre dalla data di entrata in vigore della legge, ed esso potrà essere concesso solo a condizione che l’esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla legge;
  3. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti saranno tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Gli esercenti le attività esistenti dovranno assolvere a tale obbligo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Va precisato che l’obbligo della distanza di 500 metri dai suddetti luoghi di particolare interesse vige anche nel caso di detenzione di apparecchi gioco presso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali, stabilimenti balneari, alberghi etc.

La nuova norma prevede inoltre che presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche dovrà essere presente un’area dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e dovrà essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale saranno indicati  il fenomeno del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico),  i rischi connessi e i  recapiti per le informazioni relative alle attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico. Gli esercenti le attività esistenti dovranno assolvere a tali obblighi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per maggiori informazioni contattare lo Sportello Unico Attività Produttive, c.so Garibaldi n. 210, tel. 0883 303234, email: suap@cert.comune.barletta.bt.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 16,30 alle ore 18,30. Il mercoledì il Servizio è chiuso al pubblico.

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