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Finanziamenti ministeriali
Microcredito
L'intervento ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri di accesso significativamente semplificati e la possibilità per l'impresa di effettuare la prenotazione on line.
Alla garanzia del microcredito il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato per l'anno in corso 30 milioni di euro, cui si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti, associazioni, società o singoli cittadini.
E' bene ribadire che tali risorse non sono utilizzate per erogare direttamente i finanziamenti, ma per favorirne la concessione attraverso la garanzia pubblica.
Le caratteristiche delle operazioni di microcredito sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014.
Il Fondo si limita a intervenire a favore di imprese e professionisti. Le definizioni fornite di seguito si riferiscono esclusivamente alle tipologie di operazioni coperte dal Fondo.
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).
Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.
Sono spese ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
La procedura per ottenere la garanzia al microcredito prevede tre fasi:
La prenotazione. I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo alla procedura telematica attraverso il link https://www.mcc.it/microcredito/
La conferma della prenotazione. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine il soggetto beneficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare on line la prenotazione.
La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo.
Scadenza: fino ad esaurimento dei fondi.
Fonte:Ministero dello Sviluppo Economico