Settore Servizi Sociali
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
E
ASSEGNO DI MATERNITA’
Il Settore Servizi Sociali, visti gli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/1998 e successive modificazioni, vista la circolare INPS n. 55 del 08/03/2017 e vista la comunicazione del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia (G.U. n. 47 del 25/02/2017), rende noto che è possibile inoltrare domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori per l’anno 2017 e dar seguito alla presentazione della domanda per l’assegno di maternità in caso di nascita di un figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Assegno al nucleo familiare
1. nuclei familiari con minimo tre figli minori;
2. cittadinanza italiana o di un Paese della Comunità Europea;
3. cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria;
4. cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
5. familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
6. residenza nel Comune di Barletta;
7. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiore a € 8.555,99= (soglia di riferimento per nuclei familiari con 5 componenti e con scala di equivalenza pari a 2,85);
L’importo dell’assegno è corrisposto:
- in misura intera, pari ad € 141,30= mensili, per un totale di € 1.836,90= (importo riferito a 13 mensilità), per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE (ottenuta moltiplicando la soglia ISEE per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario) e l’importo dell’assegno su base annua (DPCM n. 159/2013 art. 13 e Circolare INPS n.171/2014);
- in misura ridotta, per importi annui fino a €10,33=, per i valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE. In tale caso l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l’ISE del beneficiario. Per importi annui inferiori a €10,33=, l’assegno non verrà liquidato (DPCM n. 159/2013 art. 13 e Circolare INPS n.171/2014);
- in misura ridotta, in relazione al numero dei mesi cui si ha diritto;
Assegno di maternità
1.madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dell’INPS, dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso si potrà richiedere l’importo differenziale);
2.residenza nel Comune di Barletta;
3.cittadine italiane o comunitarie, oppure extra-comunitarie in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato o permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo;
4.indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiore € 16.954,95=;
L’importo dell’assegno per l’anno 2017, se spettante nella misura intera, è pari ad € 338,89= per cinque mensilità, per un totale di €1.694,45=.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza va redatta su appositi modelli, reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, piazza A. Moro n. 16 - 4° piano o scaricabili dal sito internet: www.comune.barletta.bt.it/retecivica/servsoc/.
All’istanza va allegata la seguente documentazione:
1.Dichiarazione Sostitutiva Unica o ricevuta attestante la presentazione della DSU o Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza;
2.copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
3.permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria;
4. carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Si comunica che sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge e che le dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR n. 445/2000.
TERMINI DI SCADENZA
L’istanza deve essere presentata entro il 31/01/2018 per gli assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori.
Entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato per gli assegni di maternità.
Barletta, 01/06/2017