1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del
comune.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonche'
il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 egli esercita le funzioni
a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende
altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite
o delegate al comune.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta
allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza
e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni,
ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano
i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive
e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza
del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo
adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,
nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
11. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. |