1. La giunta
collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2. La giunta
compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1
e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;
collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del
consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita'
e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio. |