ARTICOLO ESTRATTO
DAL DPR 28/12/2000 n.445
Articolo 35
(L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto darmi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da unamministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti didentità e di riconoscimento non è necessaria lindicazione o lattestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)