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Consulenza informativa alle aziende in obbligo ex L. 68/1999

Il Collocamento obbligatorio, per lungo tempo disciplinato dalla legge n.482 del 02.04.1968, è stato riformato dalla legge n.68 del 12.03.1999 che abrogando la precedenza normativa, ha introdotto significative novità.

La legge n.68/99 persegue come finalità ‘la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (art.2 della legge succitata). Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Tale normativa, introducendo il concetto di collocamento mirato, ha abbandonato la “cultura dell’obbligo”, basata su assunzioni meramente numeriche; le Aziende dovrebbero considerare il lavoratore disabile come risorsa produttiva e non come mero obbligo occupazionale.

o        Soggetti beneficiari

o        Datori di lavoro e quote di riserva

o        I servizi per l’impiego ed il Comitato Tecnico

o        Modalità di assunzione

o        Esclusioni ed esoneri

o        Convenzioni

o        Agevolazioni

o        Rapporto di lavoro con i lavoratori disabili

o        Fondo nazionale e regionale

o        Sanzioni

SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari della legge n.68/99 sono:

·         Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e soggetti in situazione di handicap intellettivo superiore al 45%

·         Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%

·         Persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata)

·         Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio

·         Vedove orfani e profughi (rimpatriati)

DATORI DI LAVORO E QUOTE DI RISERVA

La quota d’obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private è scaglionata secondo il numero di addetti giusta tabella qui riportata:

Quota d’obbligo d’assunzione per numero di addetti

15-35 dipendenti

un lavoratore disabile

36-50 dipendenti

due lavoratori disabili

più di 50 dipendenti

7% di lavoratori disabili

più di 50 dipendenti

1% vedove, orfani e profughi

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni.

I SERVIZI PER L’IMPIEGO ED IL COMITATO TECNICO

Le competenze del collocamento in genere, e quindi anche del collocamento mirato per le persone disabili, sono state trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni ed alle Province.

La legge prevede l’istituzione dei servizi per l’impiego che provvedono al collocamento dei soggetti di cui alla presente legge.

All’interno della Commissione regionale per l’impiego sono costituite apposite sub commissioni competenti per il collocamento mirato. A livello provinciale opera un apposito “Comitato Tecnico” per l’inserimento dei lavoratori disabili.

Il COMITATO TECNICO

o        Valuta le capacità e le potenzialità lavorative dei lavoratori disabili

o        Definisce gli strumenti atti all’inserimento lavorativo ed al collocamento mirato

o        Predispone un piano di sostegno e tutoraggio all’inserimento lavorativo

o        Orienta i lavoratori disabili verso formazioni o aggiornamenti professionali utili

o        Orienta i datori di lavoro sulle opportunità e le metodologie per l’inserimento lavorativo di lavoratori disabili in azienda

o        Predispone i controlli relativi all’andamento degli inserimenti lavorativi sui luoghi di lavoro, in rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato

o        Collabora alla raccolta di informazioni per la formulazione del profilo socio-lavorativo della commissione di accertamento

o         Collabora alla stesura dei programmi di formazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori disabili

MODALITA’ DI ASSUNZIONE

Per poter accedere ai benefici della legge n.68/99 i disoccupati disabili devono iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato (art.8). I datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo dal quale risulta il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero di nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva (art.3), nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i disabili (art.1). Il prospetto deve essere presentato entro 60 giorni da ogni eventuale modifica relativa alla composizione del personale presente nell’azienda.

I datori di lavoro accedono ai benefici della legge attraverso le seguenti modalità e agevolazioni:

o        Chiamata numerica senza agevolazioni, qualora il lavoratore disabile non abbia bisogno di sostegni; n. 1 lavoratore per le aziende da 36 a 50 dipendenti e il 40% dei dipendenti per le aziende oltre i 50 dipendenti;

o        Chiamata nominativa senza agevolazioni, qualora il lavoratore non abbia bisogno di sostegno; n. 1 lavoratore per le aziende da 15 a 50 dipendenti e il 60% dei dipendenti per le aziende oltre i 50 dipendenti

o        Convenzione con chiamata nominativa l’azienda gode di agevolazioni sulla base delle caratteristiche dei lavoratori e delle particolari esigenze di inserimento (fiscalizzazione, oneri sociali, finanziamento alla modifica di impianti e/o ambienti di lavoro, azioni di sostegno);

o        Convenzioni con cooperative sociali o liberi professionisti disabili con chiamata nominativa. Per un numero limitato di lavoratori per azienda che necessitano di una formazione propedeutica all’attività lavorativa: durano un anno, rinnovabile, e prevedono la contestuale assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile in azienda e l’affidamento di commesse di lavoro alla cooperativa o al libero professionista

I lavoratori che divengono inabili in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computabili nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale.

Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto al trattamento economico e contrattuali corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati presso altra azienda, in attività compatibile con le residue capacità lavorative.

ESCLUSIONI ED ESONERI

Sono previste mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche o dagli enti pubblici non economici, non consentano l’occupazione di lavoratori disabili o la consentano in misura ridotta. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili 12,91 euro  per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Il corrispettivo per la Regione Puglia dovrà essere versato sul c/c postale n.287706 intestato a:

Regione Puglia – Servizio Tesoreria c/o Banco di Napoli – via Capruzzi, 222 – 70124 Bari, indicando come causale: Fondo regionale occupazione disabili – L.68/99 e L.R. 9/2000.

CONVENZIONI

Per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili sono previste apposite convenzioni (artt.11 e 12).

Esistono tre tipi di convenzioni:

a)   convenzioni ordinarie, che prevedono accordi senza accedere alle agevolazioni previste dalla legge

b)   convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, che permettono di accedere alle agevolazioni previste dalla legge

c)      convenzioni con cooperative sociali o liberi professionisti disabili, che permettono di identificare un percorso formativo personalizzato

AGEVOLAZIONI – DURATA MASSIMA – CONDIZIONI DISABILE – INTERVENTI PARTICOLARI

Per affrontare i problemi dell’integrazione sui luoghi di lavoro sono state previste alcune agevolazioni di cui le aziende possono usufruire, che permettono di ridurre in maniera significativa i costi iniziali di inserimento:

  • Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali: Otto anni. Riduzione capacità lavorativa (r.c.l.) superiore al 79% (dalla 1a alla 3 a categoria per le invalidità di guerra o di servizio) o handicap intellettivo e psichico senza limite di r.c.l.
  • Fiscalizzazione parziale (59%) dei contributi previdenziali ed assistenziali: Cinque anni r.c.l. tra il 67 e il 79% (dalla 4a alla 6 a categoria tabella invalidità di guerra).
  • Rimborso forfetario parziale: una tantum r.c.l. superiore al 50%, per rimozione barriere architettoniche, adattamento del posto di lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro.

Possono godere delle agevolazioni anche tutte le aziende al di sotto dei 15 dipendenti che, pur non obbligate all’assunzione, decidono di occupare lavoratori disabili.

RAPPORTI DI LAVORO CON I LAVORATORI DISABILI

Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99 (art.10) si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute; parimenti il datore di lavoro può chiedere l’accertamento delle condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda.

Qualora si riscontri una condizione di aggravamento incompatibile con la prosecuzione dell’attività, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro e può essere impiegato in tirocinio formativo.

La richiesta di accertamento ed il periodo necessario per il suo espletamento non comporta la sospensione del rapporto di lavoro.

Il rapporto può essere risolto qualora non sia possibile reinserire il disabile all’interno dell’azienda; in tal caso il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione entro 10 giorni agli uffici competenti, per la sostituzione del disabile stesso.

FONDO NAZIONALE E REGIONALE

E’ istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art.13), finanziato annualmente attraverso il bilancio dello Stato. Le Regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art.14). Il Fondo è alimentato dai fondi nazionali, dalle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti, dalle oblazioni delle aziende esonerate e da contributi di diversa origine.

SANZIONI

Le aziende con più di 15 dipendenti sono obbligate ad inviare annualmente un prospetto informativo sulla situazione occupazionale della struttura produttiva: gli inadempienti sono soggetti ad una sanzione amministrativa di 516,00 euro per ritardato invio, maggiorata di 26 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Ai responsabili delle pubbliche amministrazioni inadempienti si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota dell’obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 52 euro per ciascun disabile non occupato. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero parziale di assunzione (art.5), la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 al 24% su base annua.

Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore disabile, la Direzione Provinciale del Lavoro trasmette un verbale agli uffici competenti ed all’Autorità Giudiziaria.