QUESITI DISOCCUPATIA quale età si può avere lo status di disoccupato? R: E’ necessario che l’età minima non sia inferiore ai 15 anni compiuti e siano osservate le norme sull’obbligo scolastico. In quale Centro per l’Impiego bisogna rivolgersi per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro? R: Al Centro per l’Impiego del proprio domicilio. E’ ancora necessario il libretto di lavoro? R: Il D.Lgs. n. 297/02 ha abrogato il libretto di lavoro e, pertanto, questo documento non è più richiesto per i vari adempimenti normativi. I comuni non rilasciano più questo documento. Tuttavia chi è ancora in possesso del libretto di lavoro può tenerlo quale documento storico del proprio passato lavorativo. Quali sono i documenti per iscriversi al Centro per l’Impiego? R: Documento di identità valido Autocertificazione di altri titoli (titoli di studio, formazione professionale, etc.) Permesso di soggiorno per gli stranieri. Che cosa si deve fare per confermare lo stato di disoccupazione? R: Ricordiamo che dal 2001 è abolita la revisione (timbratura) del tesserino di disoccupazione (mod. c/1). A partire dal 30/01/2003 con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/02, è cambiato il concetto di stato di disoccupazione: sono state abrogate le liste di disoccupazione e non ha più importanza la semplice iscrizione al Centro per l’Impiego ma è considerato disoccupato solo colui che abbia dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro e abbia concordato con gli operatori dei Centri le modalità di ricerca attiva del lavoro (azioni di formazione, orientamento, tirocinio, etc.). A tutti coloro che risultavano iscritti nelle ex liste di collocamento ordinario (ora abrogate), che abbiano dichiarato presso il Centro la propria disponibilità immediata al lavoro entro il 31/12/03, si riconosce un’anzianità di disoccupazione equivalente a quella maturata fino alla data del 29/01/03. La durata dello stato di disoccupazione varrà ai fini dell’avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 (chiamata pubblica) e ai fini delle agevolazioni per le assunzioni ex L. 407/90. In quanti Centri per l’Impiego ci si può iscrivere? R: Solo nel centro per l’Impiego che si trova nel territorio del proprio domicilio. Tuttavia è possibile rispondere alle offerte di lavoro pubblicate da tutti Centri. Che cosa si può fare per cercare lavoro? R: Bisogna rivolgersi al Centro per l’Impiego e dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro. Dopo un colloquio il Centro per l’Impiego inserirà in una banca dati a disposizione delle aziende le informazioni fornite dal disoccupato. Si può trasferire la propria iscrizione in un altro Centro per l’Impiego senza perdere l’anzianità di disoccupazione maturata? R: Il trasferimento è consentito solo in caso di variazione di domicilio che, se diverso dalla residenza, deve essere autocertificato dal disoccupato. E’ possibile trasferire la propria iscrizione in altri Centri per l’Impiego del territorio italiano, senza perdere l’anzianità. Dove posso consultare le offerte di lavoro del Centro per l’Impiego? R: Presso il servizio di Accoglienza e informazione presente nel Centro. Quali sono le regole generali per lo stato di disoccupazione? R: Dal 30/01/2003, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 297/02, sono cambiate le regole in materia di stato di disoccupazione. Per determinare la conservazione, sospensione o perdita dello stato di disoccupazione bisogna valutare il reddito e la durata del contratto di lavoro. In caso di successione di più contratti a termine la sospensione o la perdita dell’anzianità decorre dalla data di inizio del contratto che comporta il superamento delle soglie di reddito e/o di durata. Che cosa si intende per reddito? R: Per reddito si intende il reddito lordo annuale del lavoratore (dal 1° gennaio al 31 dicembre), anche presunto, derivante da qualsiasi attività lavorativa (non si considerano redditi di qualunque altra natura). Come si computa la durata del contratto di lavoro? R: La determinazione della durata del rapporto di lavoro (per stabilire se si ha diritto alla conservazione o sospensione dello stato di disoccupazione) avviene avuto riguardo al singolo contratto (compresa l’eventuale proroga) e non operando la sommatoria di eventuali contratti nello stesso anno solare (come avveniva ad esempio in vigenza dell’abrogato art. 10 della Legge 56/87). In quale caso si verifica la conservazione dello stato di disoccupazione? R: Nel caso di svolgimento di attività lavorativa (di natura autonoma o subordinata) tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie: - euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione a progetto); - euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori cosiddetti “occasionali”). - euro 10.845,66 per gli appartenenti alle categorie protette ex L. 68/99. Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (euro 8.000). Al riguardo, si evidenzia che spetta alla persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, pur in presenza di attività lavorativa, dichiarare, ed eventualmente dimostrare, il non superamento del reddito minimo presunto presso il competente Centro per l’Impiego, impegnandosi a fornire allo stesso Centro, con tempestività, comunicazione nel caso di superamento di tale soglia minima di reddito. In quale caso si verifica la sospensione dello stato di disoccupazione? R: Nel caso di svolgimento di attività lavorativa per contratti a tempo determinato (subordinati, co.co.co., o soci lavoratori subordinati o parasubordinati) di durata non superiore a otto mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 anni se laureati) e concomitante superamento delle soglie di reddito sopra definite (8.000 o 4.800 euro). Quali sono gli effetti della sospensione dell’anzianità di disoccupazione? R: L’anzianità di disoccupazione viene congelata per tutta la durata del rapporto di lavoro ed il lavoratore non viene considerato disoccupato. Al termine dello stesso l’anzianità pregressa sarà abbattuta di un periodo pari a quello lavorato. (es.: anzianità 31/12/03 rapporto di lavoro a t.d. pari a 7 mesi nuova anzianità 31/07/04). In quale caso si verifica la perdita dello stato di disoccupazione? R: In caso di reddito annuale lordo superiore a euro 7.000 o 4.800 e di rapporto di lavoro superiore a 8 mesi (4 se giovani). Che cosa si intende per giovani? R: Soggetti con età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di laurea, fino a 29 anni compiuti. La categoria dei giovani si applica fino al giorno del compleanno (compreso) del 25° o 29° anno di età. Che cosa si intende per adolescenti? R: Soggetti minori di età compresa tra 15 e 18 anni, non più soggetti all’obbligo scolastico. Per l’applicazione delle regole sulla conservazione/sospensione/perdita dell’anzianità di disoccupazione, nei casi in cui è consentita l’attività lavorativa per gli adolescenti, si farà riferimento alle stese regole valevoli per i giovani. Che cosa avviene in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno? R: Si ha sempre la perdita dello stato di disoccupazione e la cancellazione dell’anzianità. Che cosa avviene in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time? R: Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione solo se il reddito annuo lordo non supera le soglie. Si considera il reddito lordo presunto calcolato su base annua (se il rapporto è sorto il 15/09/03 si prende in considerazione il reddito lordo presunto che sarà percepito in un anno intero – come normalmente indicato dal contratto – non quello che sarà percepito fino al 31/12/03). Che cosa avviene in caso di recesso anticipato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno? R: Si considera il reddito lordo effettivamente percepito nell’anno (fino al 31 dicembre). o Se il reddito lordo annuo è stato superiore a euro 8.000 o 4.800 rimane confermata la perdita dello stato di disoccupazione. o Se il reddito lordo annuo non è stato superiore a euro 8.000 o 4.800 sarà possibile la conservazione dello stato di disoccupazione che sarà recuperato se cancellato. Il reintegro delle anzianità pregresse è comunque ammissibile solo in caso di cessazione in periodo di prova, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa, anche sulla base di un’autocertificazione del lavoratore. Per il reintegro il lavoratore si dovrà presentare al Centro per l’Impiego entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Quando è necessario recarsi al Centro per l’Impiego per definire il proprio stato occupazionale? R: E’ necessario recarsi al Centro per l’Impiego quando si superi nel corso dell’anno solare la soglia di euro 8.000 o 4.800 (se da lavoro autonomo). |