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IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 2015

GUIDA ILLUSTRATIVA ED ISTRUZIONI OPERATIVE

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IMU TASI TARI Dichiarazione IUC Ulteriori Informazioni Quadro Riepilogativo
 

Gentilissimi Cittadini Contribuenti,
anche per l’anno 2015 si applica l’Imposta Unica Comunale (IUC) introdotta con  L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) – art. 1 commi da 639 a 704 –che si compone dei seguenti tributi:

• Imposta municipale propria (IMU) - art. 13 del D.L. 201/2011;

• Tassa sui rifiuti (TARI) - L. 147/2013 art. 1 c. da 641 a 668;

• Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - L. 147/2013 art. 1 c. da 669 a 681;

• Disciplina Generale componenti TARI e TASI - L. 147/2013 art. 1 c. da 682 a 704;

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 13/04/2015 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione è stato dato atto che per l’anno 2015 restano invariate le aliquote IMU già in vigore nel 2014 ed approvate con la Delibera n. 50 del 09/09/2014.

Fermo restando quanto previsto dal vigente  Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale – approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/09/2014 e visti i chiarimenti (FAQ) del Ministero dell’Economia e delle Finanze , il Consiglio Comunale ha approvato per l’anno 2015:

• le nuove aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Delibera n. 34 del 13/04/2015;

• le nuove tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) - Delibera n. 35 del 13/04/2015.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

L’IMU, Imposta municipale propria, costituisce la componente patrimoniale della IUC, Imposta unica comunale istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011, ed è disciplinata dall’art. 13 della L. 214/2011 nonché dal Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale.

PRESUPPOSTO
L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.

Sono assimilate per Legge e per Regolamento all’abitazione principale e pertanto escluse dall’applicazione dell’IMU le seguenti tipologie di immobili:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

Per poter usufruire di detti benefici, si deve inviare al Comune di Barletta entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della suddetta dichiarazione.

SOGGETTI PASSIVI:

  • il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell'art.3,c. 48,L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

CATEGORIA CATASTALE

MOLTIPLICATORE

A (ad eccezione della categoria A10)
C2, C6 e C7,

160

B, C3, C4 e C5

140

D (ad eccezione della categoria D5)

65

A10 e D5

80

C1

55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a:

  • 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • 135 per gli altri terreni agricoli.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1°gennaio dell’anno di imposizione”.

CALCOLO
L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

ALIQUOTE
Per l’anno 2015 il Comune di Barletta, non avendo deliberato variazioni, ha confermato le aliquote approvate nell’anno precedente con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 09/09/2014:

Abitazione principale e tipologie assimilate di Categoria da A2 ad A7 e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)

Esclusi dal pagamento dell’ IMU

Abitazione principale di Categoria A1 e A8  e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)

4 per mille con detrazione di € 200,00

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

5 per mille con detrazione di € 200,00

Abitazioni concesse in comodato gratuito

8,6 per mille

Fabbricati di Categoria “D” esclusi i D10

8,6 per mille

Terreni Agricoli

8,6 per mille

Fabbricati Rurali Strumentali (D10 e altri immobili in cui è inserita l’annotazione in catasto)

Esclusi dal pagamento dell’ IMU

Beni Merce

Esclusi dal pagamento dell’ IMU

Altri fabbricati diversi dai precedenti

9,6 per mille

Aree fabbricabili

9,6 per mille

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso.

COME E QUANDO SI PAGA

Il versamento IMU deve essere effettuato in autoliquidazione in  2 rate con scadenza 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo) mediante il modello F24 ed utilizzando i seguenti codici:

Codice Ente “A669” (Comune di Barletta);

Codici tributo:

3912  abitazione principale di cat. A1 – A8 e A9 e relative pertinenze;

3914  terreni;

3916  aree fabbricabili;

3918  altri fabbricati;

3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"

3930 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

PENSIONATI ED ISCRITTI ALL’AIRE – [NOVITA’ 2015] -

Per quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):

1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non è soggetta ad IMU) una ed una sola  unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.

A tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.

ALTRI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

La Legge 80/2014, modificando l’art.13 comma 2 del D.L. 201/2011,  ha eliminato, per l’anno 2014, la possibilità per il Comune di assimilare all’abitazione principale le case possedute dai cittadini italiani residenti all’estero.

Pertanto, in tale fattispecie, l’IMU dovrà essere versata utilizzando l’aliquota ordinaria del 9,6 per mille.

Nell’ipotesi in cui non fosse possibile utilizzare il modello F24, si potrà provvedere al pagamento nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

Per la quota spettante al Comune, bonifico bancario intestato a:

Comune di Barletta  -Servizio di Tesoreria-

IBAN IT 29 D 03431 41350 000000610490

CODICE BIC CARI ITGG

Per la quota riservata allo Stato, bonifico bancario intestato a:

Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT)

codice IBAN IT02G0100003245348006108000

La causale dei versamenti deve contenere le seguenti indicazioni:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Copia delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

IMPORTO MINIMO
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00.

 

TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Legge 147/2013 art. 1 c. da 669 a 681

PRESUPPOSTO
Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

SOGGETTI PASSIVI

La TASIè dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra specificate.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE

Per l’anno d’imposta 2015 il Comune di Barletta, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n._34 del_13/04/2015, ha provveduto all’azzeramento dell’aliquota per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze ha stabilito invece le seguenti aliquote:

Abitazione principale di Categoria catastale da A2 ad A7 e relative pertinenze: [NOVITA’ 2015]

  • 2,7 per mille senza detrazione base
  • detrazione per figli a carico € 40,00.

Abitazione principale di Categoria catastale A1 – A8 – A9 e relative pertinenze:

  • 2 per mille senza nessuna detrazione.

RIDUZIONI

Per tutto il periodo necessario alla conclusione dei lavori di urbanizzazione nella nuova 167, i possessori e gli utilizzatori delle unità immobiliari individuate nell’allegato n. 2 del presente Regolamento, effettueranno il versamento della TASI applicando l’aliquota deliberata dal Comune ridotta del  50%. [NOVITA’ 2015]

In caso di applicazione della suddetta riduzione, anche le detrazioni di cui all’art.55 subiranno la medesima diminuzione.

COME E QUANDO SI PAGA

Per l’anno 2015 il versamento della TASI dovrà essere effettuato in autoliquidazione in  2 rate con scadenza 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo) [NOVITA’ 2015] mediante il modello F24 utilizzando codice Ente “A669” (Comune di Barletta);

codice tributo3958” (denominato “TASI –  tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L . n. 147/2013 e succ. modif.”).

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO PENSIONATI ED ISCRITTI ALL’AIRE - [NOVITA’ 2015] -

Per quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):

1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.

A tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.

Nell’ipotesi in cui non fosse possibile utilizzare il modello F24, si potrà provvedere al pagamento nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

Per la quota spettante al Comune, bonifico bancario intestato a:

Comune di Barletta  -Servizio di Tesoreria-

IBAN IT 29 D 03431 41350 000000610490

CODICE BIC CARI ITGG

La causale dei versamenti deve contenere le seguenti indicazioni:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Copia delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

IMPORTO MINIMO
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto è inferiore ad € 5,00.

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La Tari e' la nuova tassa sui rifiuti introdotta in sostituzione della Tares che a sua volta aveva sostituitola TARSU nel 2013 ed è regolata dall’art. 1 - commi da641 a 668 – L.147/2013.

PRESUPPOSTO
Presupposto per l’applicazione della Tari e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il criterio di determinazione delle tariffe è ispirato al principio comunitario “chi inquina paga”  ed alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla raccolta allo smaltimento).
Criterio inderogabile di determinazione della tariffa è quello stabilito dal Dpr 158/1999 ovvero il c.d. metodo normalizzato in cui la tariffa e' costituita da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare.

COME E QUANDO SI PAGA

Per l’anno 2015 il versamento della Tari dovrà essere effettuato in un numero 4 rate alle scadenze: 16/10/2015 – 16/12/2015 - 16/02/2016 – 16/04/2016 utilizzando i modelli F24 inviati dal Comune unitamente all’avviso di pagamento.

A titolo informativo, i codici da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

codice Ente:                “A669” (Comune di Barletta);

codice tributo:          “ 3944”  (TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c.639, L . n. 147/2013);

CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, per effettuare i versamenti TARI i contribuenti dovranno effettuare un bonifico a favore del:

Comune di Barletta  -Servizio di Tesoreria-

IBAN IT 29 D 03431 41350 000000610490

CODICE BIC CARI ITGG

Indicando nella causale:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente;
  • la sigla TARI - Comune di Barletta – Codice Ente A669-;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione di “Prima rata", “Seconda rata" o “Saldo".

Copia delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

QUANTO SI PAGA

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Per l’anno 2015 il Comune di Barletta con la Deliberazione di Consiglio Comunale n._35 del 13/04/2015 ha stabilito le seguenti tariffe distinte tra tipologie di utenza:

UTENZE DOMESTICHE:

N. componenti nucleo familiare

Tariffa -  parte fissa (al mq.)1

Tariffa - parte variabile2

1

 €            1,56

 €    53,18

2

 €            1,81

 €  124,09

3

 €            1,97

 €  159,54

4

 €            2,10

 €  194,99

5

 €            2,12

 €  257,04

Maggiore di 5

 €            2,05

 €  301,35

Per calcolare la tassa complessivamente dovuta occorre sommare parte fissa e parte variabile.
1. La parte fissa della tariffa deve essere moltiplicata per la superficie occupata;
2. La parte variabile della tariffa è determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare a prescindere dalla superficie occupata

UTENZE NON DOMESTICHE:

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Tariffa fissa
al mq.

Tariffa Variabile
al mq.

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,74597

0,80812

2

Cinematografi e teatri

0,55652

0,60535

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,52100

0,57303

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,87622

0,96240

5

Stabilimenti balneari

0,69861

0,76404

6

Esposizioni, autosaloni

0,67493

0,74053

7

Alberghi con ristorante

1,66956

1,82929

8

Alberghi senza ristorante

1,27881

1,39584

9

Case di cura e riposo

1,29065

1,41347

10

Ospedali

1,69324

1,85133

11

Uffici, agenzie, studi professionali

1,38538

1,51339

12

Banche ed istituti di credito

0,93543

1,01823

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,33802

1,45461

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,77613

1,94242

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

1,07752

1,17544

16

Banchi di mercato beni durevoli

1,97742

2,15841

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

1,77613

1,94095

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1,23145

1,33854

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,63404

1,77786

20

Attività industriali con capannoni di produzione

1,11304

0,58772

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

1,08936

1,19161

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

12,17239

4,39763

23

Mense, birrerie, hamburgherie

7,49525

3,67327

24

Bar, caffè, pasticceria

8,71486

3,30594

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

2,88917

3,15901

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,90101

3,16635

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

13,30911

5,72001

28

Ipermercati di generi misti

3,23255

3,52340

29

Banchi di mercato generi alimentari

9,75686

5,87722

30

Discoteche, night club

2,26160

1,76317

RIDUZIONI

Utenze domestiche

Per l’anno 2015 sono state stabilite le seguenti riduzioni:

1. Quota fissa e quota variabile (art. 39 Regolamento IUC)

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, è ridotto al:

a. 60 % se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3.000 metri lineari;

b. 40% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 3.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (c.d. raccolta porta a porta).

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO PENSIONATI ED ISCRITTI ALL’AIRE - [NOVITA’ 2015] -

Per quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):

1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.

A tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.

2. Solo quota variabile (art.40 Regolamento IUC):

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione 40%;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione 40%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 50%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30%.

3. Solo quota variabile (art.43 comma 1 del Regolamento IUC): [NOVITA’ 2015]

Per l’anno 2015 la TARI dovuta per l’abitazione e le relative pertinenze è ridotta, per la sola quota variabile,  nella misura di cui al seguente prospetto, tenuto conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE:

SCAGLIONI ISEE espressi in EURO % massima di riduzione della quota variabile del tributo
da 0 a 1.000 70
da 1.001 a 2.000 65
da 2.001 a 3.000 60
da 3.001 a 4.000 55
da 4.001 a 5.000 50
da 5.001 a 6.000 40
da 6.001 a 7.000 30
da 7.001 a 8.000 20

N.B. : TALE AGEVOLAZIONE SARA’ APPLICATA D’UFFICIO QUALORA IL CONTRIBUENTE ABBIA GIA’ PRESENTATO ALL’INPS UN ISEE VALIDO NEL CORSO DEL 2015.

4. Solo quota variabile (art.43 comma 2 del Regolamento IUC):

riduzione del 70% della quota variabile per le abitazioni e relative pertinenze a condizione che il nucleo familiare si trovi nella seguente e combinata situazione sociale ed economico patrimoniale:

  • del nucleo familiare facciano parte persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatrici di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 e ss.mm.ii., con percentuale pari o superiore al 74%. [NOVITA’ 2015]
  • l’ISEE del nucleo familiare non superi € 8.000,00.

N.B. : TALE AGEVOLAZIONE DEVE ESSERE RICHIESTA UTILIZZANDO L’APPOSITO MODELLO PREDISPOSTO DALL’UFFICIO.

IMPORTANTE: LE AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI TRA LORO.

 

DICHIARAZIONE IUC

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IUC entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per l’IMU bisogna utilizzare il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.

Per la TARI bisogna utilizzare l’apposita modulistica predisposta dal Comune.

Per la TASI vale la dichiarazione presentata ai fini IMU poiché il tributo è dovuto esclusivamente per l’abitazione principale e le relative pertinenze e pertanto coincidono la figura del possessore e quella dell’utilizzatore.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Comune di Barletta, al fine di semplificare i suddetti adempimenti, ha inserito nel proprio sito istituzionale - http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/servizio_tributi/ - una semplice applicazione che consente gratuitamente ai contribuenti di calcolare con esattezza le imposte dovute e di stampare i relativi modelli di pagamento F24.

Per qualsiasi ulteriore informazione, ci si può rivolgere direttamente al Servizio Tributi ubicato in Barletta alla Via Vanvitelli n.1, aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30.

Numeri utili: Fax: 0883 – 578686  Tel. 0883 – 578673 (Sig.ra Zagaria) – 578682 (Sig.ra Pierro) – 578676 (Sig.ra Stasi) - 578684 (Sig.ra Scommegna) –578690 (Sig. Verroca) –578692 (Sig.Montenegro).

Al fine di assicurare un servizio efficiente al cittadino, si invitano i contribuenti a telefonare solo per reali esigenze informative e preferibilmente dalle 12.30 alle 14.00, al di fuori cioè dell’orario di ricevimento del pubblico.

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) –  tributi@cert.comune.barletta.bt.it

Il Funzionario Responsabile
Dott. Antonio Palmitessa

 

QUADRO RIEPILOGATIVO IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC- 2015

 

IMU

TASI

TARI

SCADENZA VERSAMENTI

16/06/2015 (acconto)

16/12/2015 (saldo)

16/06/2015 (acconto)

16/12/2015 (saldo)

16/10/2015 – 16/12/2015

16/02/2016 – 16/04/2016

SOGGETTI PASSIVI

Proprietari, titolari di diritti reali di godimento, concessionari aree demaniali, locatari in caso di leasing

Stessi dell’IMU

Occupanti e/o utilizzatori

BASE IMPONIBILE

Valore catastale X Moltiplicatori di legge

Stessa dell’IMU

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

• categoria attività (utenze non domestiche)

COME SI PAGA

F24 – in autoliquidazione

F24 –  in autoliquidazione

F24 inviati dal Comune

CODICI TRIBUTO

3912 abitazione principale di cat. A1 – A8 e A9 e relative pertinenze;

3914 terreni;

3916 aree fabbricabili;

3918 altri fabbricati;

3925 immobili di cat. D – STATO

3930immobili di cat. D – COMUNE"

3958 TASI  - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3944 TARI - tassa sui rifiuti

ALIQUOTE

 

 

 

 

Abitazione principale ed assimilate di Categoria da A2 ad A7 e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)

0

2,7 per mille

senza  detrazione base 

Detrazione per ogni figlio a carico      € 40,00

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Abitazione principale di Categoria A1, A8  e A9 relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)

4 per mille con detrazione di € 200,00

2 per mille

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

5 per mille con detrazione di € 200,00

0

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Abitazioni concesse in comodato gratuito

8,6 per mille

0

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Fabbricati di Categoria “D” esclusi i D10

8,6 per mille

0

In base alle tariffe:

• superficie

• tipo di attività esercitata

Terreni Agricoli

8,6 per mille

0

Non soggetti a TARI

Fabbricati Rurali Strumentali (D10 e altri immobili in cui è inserita l’annotazione in catasto)

0

0

In base alle tariffe:

• superficie

• tipo di attività esercitata

Beni Merce (fabbricati costruiti, destinati alla vendita e non locati)

0

0

Solo se vi sono utenze e/o sono ammobiliati In base alle tariffe

Altri fabbricati che non rientrano nei casi precedenti

9,6 per mille

0

Solo se vi sono utenze e/o sono ammobiliati In base alle tariffe

Aree fabbricabili

9,6 per mille

0

Non soggetti a TARI