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IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 2019

GUIDA ILLUSTRATIVA ED ISTRUZIONI OPERATIVE

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IMU TASI TARI Dichiarazione IUC Ulteriori Informazioni Quadro Riepilogativo
 

Gentilissimi Cittadini Contribuenti,

la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31/12/2018) non ha introdotto alcuna novità in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) rispetto all’anno 2018, e pertanto la IUC è disciplinata dalle seguenti norme:

Imposta municipale propria (IMU) - art. 13 del D.L. 201/2011;

Tassa sui rifiuti (TARI) - L. 147/2013 art. 1 c. da 641 a 668;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - L. 147/2013 art. 1 c. da 669 a 681;

Disciplina Generale componenti TARI e TASI - L. 147/2013 art. 1 c. da 682 a 704;

Regolamento per la disciplina della IUC - Delibera n. 24 del 30/04/2016;

Per quanto riguarda IMU e TASI per l’anno 2019 sono state confermate le aliquote già vigenti nel 2018, 2017 e 2016:

Aliquote dell’imposta Municipale Propria - Delibera n. 87 del 19/12/2018;

Aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Delibera n. 88 del 19/12/2018;

mentre sono state aggiornate le tariffe relative alla TARI 2019:

Nuove tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) - Delibera n. 89 del 19/12/2018.

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

L’IMU, Imposta municipale propria, costituisce la componente patrimoniale della IUC, Imposta unica comunale istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale.

PRESUPPOSTO ED ESCLUSIONI
L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, nonché i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

Sono assimilate all’abitazione principale e pertanto escluse dall’applicazione dell’IMU le seguenti tipologie di immobili:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

Per poter usufruire di detti benefici, si deve inviare al Comune di Barletta entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della suddetta dichiarazione.

SOGGETTI PASSIVI:

  • il proprietario ed il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli non posseduti e non condotti da imprenditori agricoli professionale e coltivatori diretti;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell'art.3,c. 48,L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

CATEGORIA CATASTALE

MOLTIPLICATORE

A (ad eccezione della categoria A10)C2, C6 e C7,

160

B, C3, C4 e C5

140

D (ad eccezione della categoria D5)

65

A10 e D5

80

C1

55

COMODATO D’USO (NOVITA’ 2018 / 2019) – art.11 comma 1 lett. C) Regolamento IUC -
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

CANONE CONCORDATO – art.13 comma 2 bis - Regolamento IUC -
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.
Per i TERRENI AGRICOLI NON POSSEDUTI E NON CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALE E COLTIVATORI DIRETTI, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1°gennaio dell’anno di imposizione”.

CALCOLO
L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

ALIQUOTE
Per l’anno 2019 il Comune di Barletta ha confermato le aliquote già in vigore per il 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 che di seguito si riportano:

Abitazione principale e tipologie assimilate di Categoria da A2 ad A7 e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)

Esclusi dal pagamento dell’ IMU

Abitazione principale di Categoria A1 e A8  e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)

4 per mille con detrazione di € 200,00

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

5 per mille con detrazione di € 200,00

Abitazioni concesse in comodato gratuito ai sensi dell’art.11 comma 1 lett. C) Regolamento IUC

9,6 per mille applicato sul 50% della base imponibile

Abitazioni concesse in comodato gratuito nei casi diversi dal presedente e che rispettano le condizioni di cui alla delibera delle aliquote IMU

8,6 per mille

Abitazioni locate a canone concordato:

9,6 per mille con riduzione dell’imposta al 75%

Fabbricati di Categoria “D” esclusi i D10

8,6 per mille

Terreni Agricoli non posseduti e non condotti da imprenditori agricoli professionale e coltivatori diretti

8,6 per mille

Fabbricati Rurali Strumentali (D10 e altri immobili in cui è inserita l’annotazione in catasto)

Esclusi dal pagamento dell’ IMU

Beni Merce

Esclusi dal pagamento dell’ IMU

Altri fabbricati diversi dai precedenti

9,6 per mille

Aree fabbricabili

9,6 per mille

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso.

COME E QUANDO SI PAGA
Il versamento IMU deve essere effettuato in autoliquidazione in  2 rate con scadenza 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo) mediante il modello F24 ed utilizzando i seguenti codici:

Codice Ente “A669” (Comune di Barletta);

Codici tributo:

3912 abitazione principale di cat. A1 – A8 e A9 e relative pertinenze;
3914 terreni;
3916 aree fabbricabili;
3918 altri fabbricati;
3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
3930 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

PENSIONATI ED ISCRITTI ALL’AIRE
Per quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):
1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non è soggetta ad IMU) una ed una sola  unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso".
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.
A tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.

ALTRI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
La Legge 80/2014, modificando l’art.13 comma 2 del D.L. 201/2011,  ha eliminato, per l’anno 2014, la possibilità per il Comune di assimilare all’abitazione principale le case possedute dai cittadini italiani residenti all’estero.
Pertanto, in tale fattispecie, l’IMU dovrà essere versata utilizzando l’aliquota ordinaria del 9,6 per mille.
Nell’ipotesi in cui non fosse possibile utilizzare il modello F24, si potrà provvedere al pagamento nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

Per la quota spettante al Comune, bonifico bancario intestato a: 

Comune di Barletta -Servizio di Tesoreria-
IT 69 P 06175 41351 000000610490 – TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE SPA - BIC: CRGEITGG

Per la quota riservata allo Stato, bonifico bancario intestato a:

Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT)
codice IBAN IT02G0100003245348006108000

La causale dei versamenti deve contenere le seguenti indicazioni:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Copia delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

IMPORTO MINIMO
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00.

 

TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Legge 147/2013 art. 1 c. da 669 a 681

PRESUPPOSTO
Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

SOGGETTI PASSIVI
La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra specificate.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE
Per l’anno d’imposta 2019 il Comune di Barletta, ha confermato le aliquote già vigenti per le annualità 2016 – 2017 – 2018.

COME E QUANDO SI PAGA
Per l’anno 2014 il versamento della TASI dovrà essere effettuato in autoliquidazione in  2 rate con scadenza 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo) mediante il modello F24 utilizzando codice Ente “A669” (Comune di Barletta);
codice tributo3958” (denominato “TASI –  tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”).

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO PENSIONATI ED ISCRITTI ALL’AIRE

Per quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):
1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso".
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.
A tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.

Nell’ipotesi in cui non fosse possibile utilizzare il modello F24, si potrà provvedere al pagamento nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

Per la quota spettante al Comune, bonifico bancario intestato a:

Comune di Barletta -Servizio di Tesoreria-
IT 69 P 06175 41351 000000610490 – TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE SPA - BIC: CRGEITGG

La causale dei versamenti deve contenere le seguenti indicazioni:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Copia delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

IMPORTO MINIMO
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto è inferiore ad € 5,00.

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La Tari e' la nuova tassa sui rifiuti introdotta in sostituzione della Tares che a sua volta aveva sostituito la TARSU nel 2013 ed è regolata dall’art. 1 - commi da 641 a 668 – L.147/2013.

PRESUPPOSTO
Presupposto per l’applicazione della Tari e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il criterio di determinazione delle tariffe è ispirato al principio comunitario “chi inquina paga ed alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla raccolta allo smaltimento).
Criterio inderogabile di determinazione della tariffa è quello stabilito dal Dpr 158/1999 ovvero il c.d. metodo normalizzato in cui la tariffa e' costituita da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare.

COME E QUANDO SI PAGA
Per l’anno 2019 il versamento della Tari dovrà essere effettuato in un numero 4 rate alle scadenze: 16/09/2019 – 16/10/2019 - 16/11/2019 – 16/12/2019 utilizzando i modelli F24 inviati dal Comune unitamente all’avviso di pagamento.
Con deliberazione n. 198 del 17/09/2019 la Giunta Comunale ha tuttavia disposto il differimento delle scadenze relative al pagamento della TARI
2019 come segue:
1^RATA 16 novembre 2019   anziché 16 settembre 2019;
2^RATA 16 dicembre 2019    anziché 16 ottobre 2019;
3^RATA 16 gennaio 2020      anziché 16 novembre 2019;
4^RATA 16 febbraio 2020     anziché 16 dicembre 2019
L’eventuale pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 16/11/2019.

A titolo informativo, i codici da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
codice Ente: “A669” (Comune di Barletta);
codice tributo: “3944”  (TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013);

CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, per effettuare i versamenti TARI i contribuenti dovranno effettuare un bonifico a favore del:

Comune di Barletta -Servizio di Tesoreria-
IT 69 P 06175 41351 000000610490 – TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE SPA - BIC: CRGEITGG

Indicando nella causale:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente;
  • la sigla TARI - Comune di Barletta – Codice Ente A669-;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione di “Prima rata", “Seconda rata" o “Saldo".

Copia delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

QUANTO SI PAGA

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Per l’anno 2019 il Comune di Barletta con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2018 ha stabilito le seguenti tariffe distinte tra tipologie di utenza:

UTENZE DOMESTICHE:

Descrizione

Tariffa Fissa

Tariffa Variabile

OCCUPANTE 1 1,34 57,28
OCCUPANTI 2 1,56 133,66
OCCUPANTI 3 1,69 171,85
OCCUPANTI 4 1,81 210,04
OCCUPANTI 5 1,82 276,87
OCCUPANTI 6 O PIU' 1,76 324,60

Per calcolare la tassa complessivamente dovuta occorre sommare parte fissa e parte variabile.
1. La parte fissa della tariffa deve essere moltiplicata per la superficie occupata;
2. La parte variabile della tariffa è determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare a prescindere dalla superficie occupata

UTENZE NON DOMESTICHE:

Descrizione Tariffa Fissa Tariffa Variabile
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,40 1,21
CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,30 0,90
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,28 0,86
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,47 1,44
STABILIMENTI BALNEARI 0,38 1,14
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,36 1,11
ALBERGHI CON RISTORANTE 0,90 2,73
ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,69 2,09
CASE DI CURA E RIPOSO 0,69 2,11
OSPEDALI 0,91 2,77
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,75 2,26
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,50 1,52
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 0,72 2,17
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,96 2,90
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 0,58 1,76
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,06 3,22
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 0,96 2,90
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 0,66 2,00
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,88 2,66
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,60 1,21
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,59 1,78
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 6,55 10,54
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE 4,03 7,68
BAR, CAFFE, PASTICCERIA 4,69 7,68
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,55 4,72
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,56 4,73
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,16 12,07
IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,74 5,26
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 5,25 10,98
DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,22 2,85

Per calcolare la tassa complessivamente dovuta occorre sommare parte fissa e parte variabile e moltiplicarne l’ importo per la superficie.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 

UTENZE DOMESTICHE

1. Quota fissa e quota variabile (art. 39 Regolamento IUC)
Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, è ridotto al:
a. 60 % se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3.000 metri lineari;
b. 40% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 3.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (c.d. raccolta porta a porta).

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO PENSIONATI ED ISCRITTI ALL’AIRE
Per quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):
1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso".
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.

A tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.

2. Solo quota variabile (art.40 Regolamento IUC):
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione 40%;
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione 40%;
c)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 50%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30%.

3. Solo quota variabile (art.43 comma 1 del Regolamento IUC):
la TARI dovuta per l’abitazione e le relative pertinenze è ridotta, per la sola quota variabile,  nella misura di cui al seguente prospetto, tenuto conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE:

SCAGLIONI ISEE espressi in EURO

% massima di riduzione della quota variabile del tributo

da 0 a 2.000

70

da 2.001 a 3.000

65

da 3.001 a 4.000

60

da 4.001 a 5.000

55

da 5.001 a 6.000

50

da 6.001 a 7.000

45

da 7.001 a 8.000

40

da 8.001 a 9.000

35

da 9.001 a 10.000

30

da 10.001 a 11.000

25

da 11.001 a 12.000

20

N.B. : TALE AGEVOLAZIONE SARA’ APPLICATA D’UFFICIO QUALORA L’UFFICIO RILEVI, IN FASE DI ELABORAZIONE DEGLI AVVISI, CHE IL CONTRIBUENTE ABBIA GIA’ PRESENTATO ALL’INPS UN ISEE VALIDO NEL CORSO DEL 2019.

4. Solo quota variabile (art.43 comma 2 del Regolamento IUC):
riduzione del 70% della quota variabile per le abitazioni e relative pertinenze a condizione che il nucleo familiare si trovi nella seguente e combinata situazione sociale ed economico patrimoniale:
del nucleo familiare facciano parte persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatrici di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 e ss.mm.ii., con percentuale pari o superiore al 74%.
l’ISEE del nucleo familiare non superi € 12.000,00.

N.B. : TALE AGEVOLAZIONE DEVE ESSERE RICHIESTA UTILIZZANDO L’APPOSITO MODELLO PREDISPOSTO DALL’UFFICIO.


UTENZE NON DOMESTICHE

  • Locali adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 04 dicembre 1997
    - ESENZIONE TOTALE;

  • Utenze non domestiche condotte in regime di locazione per l’esercizio dell’attività dai soggetti di cui all’art. 1 comma 96 della Legge 24/12/2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 e s.m.e.i. – c.d. contribuenti minimi e/o forfetari - ESENZIONE TOTALE;

  • Utenze non domestiche condotte dai soggetti di cui all’art. 25 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 – c.d. Start - up innovativa e incubatore certificato-  ESENZIONE TOTALE;

  • ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE – art. 38 bis del vigente Regolamento IUC- a condizione che l’unico punto di accesso della clientela sia ubicato sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico e che i tempi di realizzazione delle opere si protraggono per più di sei mesi - RIDUZIONE DEL 50% SIA NELLA PARTE FISSA CHE NELLA PARTE VARIABILE .

  • Utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

  • ubicate nel Centro storico – Zona Urbana A – ed il cui ingresso principale della sede dell’attività è  ubicato nelle strade indicate nel prospetto n.3 allegato al Regolamento IUC
    - RIDUZIONE DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE;

  • Utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie – (delibera di approvazione delle tariffe)

5

Stabilimenti balneari

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari

        - RIDUZIONE DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE;

  • Utenze non domestiche legate alle attività commerciali iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dell’art. 1 comma 82 della Legge 220/2010, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266,  che a decorrere dal 2016 dovessero dismettere ed impegnarsi a non ripristinare per un periodo di 5 anni tutte le macchine da gioco di qualsiasi genere con premi in denaro
    - RIDUZIONE DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE.

IMU – TASI – TARI

E’ riconosciuta l’esenzione a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l’attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla IMU – TARI - TASI ed addizionali dovute dalla vittima, per l’importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall’annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell’apposito “Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni” .(rif. Artt. 16 – 43 – 51 del Regolamento IUC).

IMPORTANTE: LE AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI TRA LORO  E LA RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LA DICHIARAZIONE TARI DI CUI ALL’ART. 61 DEL VIGENTE REGOLAMENTO.

 

DICHIARAZIONE IUC

I soggetti passivi devono presentare:

- la dichiarazione IMU / TASI entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta solo nei casi espressamente previsti dalla Legge ed utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.

- la dichiarazione TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligazione tributaria utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Comune di Barletta, al fine di semplificare i suddetti adempimenti, ha inserito nel proprio sito istituzionale - http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/servizio_tributi/ - una semplice applicazione che consente gratuitamente ai contribuenti di calcolare con esattezza le imposte dovute e di stampare i relativi modelli di pagamento F24.

Per qualsiasi ulteriore informazione, ci si può rivolgere direttamente al Servizio Tributi ubicato in Barletta alla Via Vanvitelli n.1, aperto al pubblico nelle seguenti giornate ed orari:

Periodo dal 01 gennaio al 30 giugno:
lunedì             – chiuso al pubblico
martedì           - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
mercoledì        - dalle 9.30 alle 12.30
giovedì            - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
venerdì            - chiuso al pubblico

Periodo dal 01 luglio al 31 agosto:
lunedì             – chiuso al pubblico
martedì           - dalle 9.30 alle 12.30
mercoledì        - dalle 9.30 alle 12.30
giovedì            - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
venerdì            - chiuso al pubblico

Numeri utili: Fax: 0883 – 578686  Tel. 0883 – 578673– 578682– 578676 - 578684–578692 .

Al fine di assicurare un servizio efficiente al cittadino, si invitano i contribuenti a telefonare solo per reali esigenze informative e preferibilmente dalle 12.30 alle 14.00, al di fuori cioè dell’orario di ricevimento del pubblico.

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) –  tributi@cert.comune.barletta.bt.it

Il Funzionario Responsabile
Dott. Antonio Palmitessa

 

QUADRO RIEPILOGATIVO IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC- 2019

 

IMU

TASI

TARI

SCADENZA VERSAMENTI

16/06/2019 (acconto)

16/12/2019 (saldo)

16/06/2019 (acconto)

16/12/2019 (saldo)

16/11/2019 – 16/12/2019

16/01/2020 – 16/02/2020

SOGGETTI PASSIVI

Proprietari, titolari di diritti reali di godimento, concessionari aree demaniali, locatari in caso di leasing

Stessi dell’IMU

Occupanti e/o utilizzatori

BASE IMPONIBILE

Valore catastale X Moltiplicatori di legge

 

Stessa dell’IMU

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

• categoria attività (utenze non domestiche)

COME SI PAGA

F24 – in autoliquidazione

F24 – in autoliquidazione

F24 inviati dal Comune

CODICI TRIBUTO

3912 abitazione principale di cat. A1 – A8 e A9 e relative pertinenze;

3914 terreni;

3916 aree fabbricabili;

3918 altri fabbricati;

3925 immobili di cat. D – STATO

3930immobili di cat. D – COMUNE"

3958 TASI  - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze

3944 TARI - tassa sui rifiuti

ALIQUOTE

 

 

 

 

Abitazione principale ed assimilate di Categoria da A2 ad A7 e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)

0 – esclusa dall’IMU

0 – esclusa dalla TASI

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Abitazione principale di Categoria A1, A8  e A9 relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)

4 per mille con detrazione di € 200,00

2 per mille

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

5 per mille con detrazione di € 200,00

0

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Abitazioni concesse in comodato gratuito ai sensi dell’art.11 comma 1 lett. C) Regolamento IUC

9,6 per mille applicato sul 50% della base imponibile

0

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Abitazioni concesse in comodato gratuito nei casi diversi dal presedente e che rispettano le condizioni di cui alla delibera delle aliquote IMU

8,6 per mille

0

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Abitazioni locate a canone concordato

 

0,96%, con riduzione dell’imposta al 75%

0

In base alle tariffe:

• superficie (parte fissa)

• n. componenti (parte variabile)

Fabbricati di Categoria “D” esclusi i D10

8,6 per mille

0

In base alle tariffe:

• superficie

• tipo di attività esercitata

Terreni Agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

8,6 per mille

0

Non soggetti a TARI

Fabbricati Rurali Strumentali (D10 e altri immobili in cui è inserita l’annotazione in catasto)

0

0

In base alle tariffe:

• superficie

• tipo di attività esercitata

Beni Merce (fabbricati costruiti, destinati alla vendita e non locati)

0

0

Solo se vi sono utenze e/o sono ammobiliati In base alle tariffe

 

Altri fabbricati che non rientrano nei casi precedenti

9,6 per mille

0

Solo se vi sono utenze e/o sono ammobiliati In base alle tariffe

Aree fabbricabili

9,6 per mille

0

Non soggetti a TARI