L’IMU,
Imposta municipale propria, costituisce la componente patrimoniale della IUC,
Imposta unica comunale istituita dall’art.
13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dal Regolamento
per la disciplina della Imposta Unica Comunale.
PRESUPPOSTO
ED ESCLUSIONI
L’IMU
ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e
le relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1 – A/8 e A/9, nonché i terreni agricoli posseduti e condotti
da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.
Sono
assimilate all’abitazione principale e pertanto escluse dall’applicazione
dell’IMU le seguenti tipologie di immobili:
- le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi
incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
- un
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del
Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
e/o comunque occupata.
Per
poter usufruire di detti benefici, si deve inviare al Comune di Barletta entro
il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione della suddetta dichiarazione.
SOGGETTI
PASSIVI:
- il
proprietario ed il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
non posseduti e non condotti da imprenditori agricoli professionale e
coltivatori diretti;
- il
concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il
locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
BASE
IMPONIBILE
Per
i fabbricati, la base imponibile si ottiene moltiplicando la
rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi
dell'art.3,c. 48,L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:
CATEGORIA CATASTALE |
MOLTIPLICATORE |
A
(ad eccezione della categoria A10)C2,
C6 e C7, |
160 |
B,
C3, C4 e C5 |
140 |
D
(ad eccezione della categoria D5) |
65 |
A10
e D5 |
80 |
C1 |
55 |
COMODATO D’USO (NOVITA’ 2018 / 2019) – art.11 comma 1 lett. C)
Regolamento IUC -
La
base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso
in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione
di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Per
i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è
determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 504.
CANONE CONCORDATO – art.13 comma 2 bis - Regolamento
IUC -
Per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.
Per
i TERRENI AGRICOLI NON POSSEDUTI E NON CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALE E COLTIVATORI DIRETTI, il valore è costituito da quello
ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135.
Per
le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal “valore
venale in comune commercio al 1°gennaio dell’anno di imposizione”.
CALCOLO
L’IMU
è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il
quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
ALIQUOTE
Per l’anno 2019 il Comune di Barletta ha confermato le aliquote già in vigore per il 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 che di seguito si riportano:
Abitazione
principale e tipologie assimilate di Categoria da A2 ad A7 e relative
pertinenze (C/2 – C/6 – C7) |
Esclusi dal
pagamento dell’ IMU |
Abitazione
principale di Categoria A1 e A8 e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7) |
4 per mille con
detrazione di € 200,00 |
alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) |
5 per mille con
detrazione di € 200,00 |
Abitazioni
concesse in comodato gratuito ai sensi dell’art.11 comma 1 lett. C)
Regolamento IUC |
9,6 per mille
applicato sul 50% della base imponibile |
Abitazioni
concesse in comodato gratuito nei casi diversi dal presedente e che
rispettano le condizioni di cui alla delibera delle aliquote IMU |
8,6 per mille |
Abitazioni locate
a canone concordato:
|
9,6 per mille con
riduzione dell’imposta al 75% |
Fabbricati di
Categoria “D” esclusi i D10 |
8,6 per mille |
Terreni Agricoli
non posseduti e non condotti da imprenditori agricoli professionale e
coltivatori diretti |
8,6 per mille |
Fabbricati Rurali
Strumentali (D10 e altri immobili in cui è inserita l’annotazione in catasto) |
Esclusi dal
pagamento dell’ IMU |
Beni Merce |
Esclusi dal
pagamento dell’ IMU |
Altri fabbricati
diversi dai precedenti |
9,6 per mille |
Aree fabbricabili |
9,6 per mille |
DEFINIZIONE
DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Per
l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
per le sue pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200
euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
Se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso.
COME E QUANDO SI PAGA
Il
versamento IMU deve essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate con
scadenza 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo) mediante il modello F24
ed utilizzando i seguenti codici:
Codice
Ente “A669” (Comune di Barletta);
Codici tributo:
3912 abitazione
principale di cat. A1 – A8 e A9 e relative pertinenze;
3914 terreni;
3916 aree
fabbricabili;
3918 altri
fabbricati;
3925 denominato
"IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
3930 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"
CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
PENSIONATI
ED ISCRITTI ALL’AIRE
Per
quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni
dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):
1. A
partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale (quindi non è soggetta ad IMU) una ed una sola unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia'
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso".
2.
Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
A
tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.
ALTRI
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
La
Legge 80/2014, modificando l’art.13 comma 2 del D.L. 201/2011, ha eliminato, per
l’anno 2014, la possibilità per il Comune di assimilare all’abitazione
principale le case possedute dai cittadini italiani residenti all’estero.
Pertanto,
in tale fattispecie, l’IMU dovrà essere versata utilizzando l’aliquota
ordinaria del 9,6 per mille.
Nell’ipotesi
in cui non fosse possibile utilizzare il modello F24, si potrà provvedere al
pagamento nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio
2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):
Per
la quota spettante al Comune, bonifico bancario
intestato a:
Comune di Barletta -Servizio di Tesoreria-
IT 69 P 06175 41351 000000610490 – TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE SPA - BIC: CRGEITGG
Per
la quota riservata allo Stato, bonifico bancario
intestato a:
Banca
d'Italia (codice BIC BITAITRRENT)
codice
IBAN IT02G0100003245348006108000
La
causale dei versamenti deve contenere le seguenti indicazioni:
- il
codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di
identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se
posseduto;
- la
sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i
relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle
Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- l'annualità
di riferimento;
- l'indicazione
"Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Copia
delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli
all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it
IMPORTO
MINIMO
Il
contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale
dovuto è inferiore ad € 12,00.
|
PRESUPPOSTO
Presupposto
del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso
o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta
municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
Il
tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.
SOGGETTI PASSIVI
La
TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari
sopra specificate.
BASE
IMPONIBILE
La
base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
ALIQUOTE
Per l’anno d’imposta 2019 il Comune di Barletta, ha confermato le aliquote già vigenti per le annualità 2016 – 2017 – 2018.
COME E QUANDO SI PAGA
Per l’anno 2014 il versamento della
TASI dovrà essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate con scadenza 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo) mediante il modello F24
utilizzando codice Ente “A669” (Comune di Barletta);
codice tributo “3958” (denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili
su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”).
CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO PENSIONATI ED ISCRITTI ALL’AIRE
Per
quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni
dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):
1. A
partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso".
2.
Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
A
tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.
Nell’ipotesi
in cui non fosse possibile utilizzare il modello F24, si potrà provvedere al
pagamento nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio
2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):
Per
la quota spettante al Comune, bonifico bancario
intestato a:
Comune di Barletta -Servizio di Tesoreria-
IT 69 P 06175 41351 000000610490 – TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE SPA - BIC: CRGEITGG
La
causale dei versamenti deve contenere le seguenti indicazioni:
- il
codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di
identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se
posseduto;
- la
sigla "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i
relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle
Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- l'annualità
di riferimento;
- l'indicazione
"Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Copia
delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli
all’indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it
IMPORTO
MINIMO
Il
contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale
dovuto è inferiore ad € 5,00.
|
La Tari e' la nuova tassa sui rifiuti introdotta in sostituzione della Tares che a sua
volta aveva sostituito la TARSU nel 2013 ed è regolata dall’art. 1 - commi da 641 a 668 – L.147/2013.
PRESUPPOSTO
Presupposto
per l’applicazione della Tari e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre
rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie a
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
Il criterio di determinazione delle tariffe è ispirato al principio
comunitario “chi inquina paga” ed alla copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla
raccolta allo smaltimento).
Criterio inderogabile di determinazione della tariffa è quello stabilito dal Dpr
158/1999 ovvero il c.d. metodo normalizzato in cui la tariffa e' costituita da
una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla
superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita alla quantità di
rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei
componenti il nucleo familiare.
COME E QUANDO SI PAGA
Per l’anno 2019 il versamento della Tari dovrà essere effettuato in un numero 4 rate alle scadenze: 16/09/2019 – 16/10/2019 - 16/11/2019 – 16/12/2019 utilizzando i modelli F24 inviati dal Comune unitamente all’avviso di pagamento.
Con deliberazione n. 198 del 17/09/2019 la Giunta Comunale ha tuttavia disposto il differimento delle scadenze relative al pagamento della TARI
2019 come segue:
1^RATA 16 novembre 2019 anziché 16 settembre 2019;
2^RATA 16 dicembre 2019 anziché 16 ottobre 2019;
3^RATA 16 gennaio 2020 anziché 16 novembre 2019;
4^RATA 16 febbraio 2020 anziché 16 dicembre 2019
L’eventuale pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 16/11/2019.
A titolo informativo, i codici da
utilizzare per il versamento sono i seguenti:
codice Ente: “A669”
(Comune di Barletta);
codice tributo: “3944” (TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013);
CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO
Nel caso in cui non sia possibile
utilizzare il modello F24, per effettuare i versamenti TARI i contribuenti
dovranno effettuare un bonifico a favore del:
Comune di Barletta -Servizio di Tesoreria-
IT 69 P 06175 41351 000000610490 – TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE SPA - BIC: CRGEITGG
Indicando nella causale:
- il codice fiscale o la partita IVA
del contribuente;
- la sigla TARI - Comune di Barletta
– Codice Ente A669-;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione di “Prima
rata", “Seconda rata" o “Saldo".
Copia delle operazioni dovrà essere
inoltrata al Comune per i successivi controlli all’indirizzo di posta
elettronica certificata: tributi@cert.comune.barletta.bt.it
QUANTO SI PAGA
La tariffa è commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Per
l’anno 2019 il Comune di Barletta con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2018 ha stabilito le seguenti
tariffe distinte tra tipologie di utenza:
UTENZE DOMESTICHE:
Descrizione |
Tariffa Fissa |
Tariffa Variabile |
OCCUPANTE 1 |
1,34 |
57,28 |
OCCUPANTI 2 |
1,56 |
133,66 |
OCCUPANTI 3 |
1,69 |
171,85 |
OCCUPANTI 4 |
1,81 |
210,04 |
OCCUPANTI 5 |
1,82 |
276,87 |
OCCUPANTI 6 O PIU' |
1,76 |
324,60 |
Per calcolare la
tassa complessivamente dovuta occorre sommare parte fissa e parte variabile.
1. La
parte fissa della tariffa deve essere moltiplicata per la superficie occupata;
2. La
parte variabile della tariffa è determinata in base al numero dei componenti il
nucleo familiare a prescindere dalla superficie occupata
UTENZE NON
DOMESTICHE:
Descrizione |
Tariffa Fissa |
Tariffa Variabile |
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO |
0,40 |
1,21 |
CINEMATOGRAFI E TEATRI |
0,30 |
0,90 |
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA |
0,28 |
0,86 |
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI |
0,47 |
1,44 |
STABILIMENTI BALNEARI |
0,38 |
1,14 |
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI |
0,36 |
1,11 |
ALBERGHI CON RISTORANTE |
0,90 |
2,73 |
ALBERGHI SENZA RISTORANTE |
0,69 |
2,09 |
CASE DI CURA E RIPOSO |
0,69 |
2,11 |
OSPEDALI |
0,91 |
2,77 |
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI |
0,75 |
2,26 |
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO |
0,50 |
1,52 |
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI |
0,72 |
2,17 |
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE |
0,96 |
2,90 |
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO |
0,58 |
1,76 |
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI |
1,06 |
3,22 |
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA |
0,96 |
2,90 |
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA |
0,66 |
2,00 |
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO |
0,88 |
2,66 |
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE |
0,60 |
1,21 |
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI |
0,59 |
1,78 |
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB |
6,55 |
10,54 |
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE |
4,03 |
7,68 |
BAR, CAFFE, PASTICCERIA |
4,69 |
7,68 |
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI |
1,55 |
4,72 |
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE |
1,56 |
4,73 |
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO |
7,16 |
12,07 |
IPERMERCATI DI GENERI MISTI |
1,74 |
5,26 |
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI |
5,25 |
10,98 |
DISCOTECHE, NIGHT CLUB |
1,22 |
2,85 |
Per calcolare la
tassa complessivamente dovuta occorre sommare parte fissa e parte variabile e
moltiplicarne l’ importo per la superficie.
RIDUZIONI ED
AGEVOLAZIONI
UTENZE DOMESTICHE
1. Quota fissa e quota variabile (art. 39 Regolamento IUC)
Per
le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla
raccolta, il tributo da applicare, tanto nella parte fissa quanto nella parte
variabile, è ridotto al:
a. 60
% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3.000 metri lineari;
b. 40%
se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 3.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
Si
considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui
distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (c.d. raccolta porta a porta).
CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO PENSIONATI ED ISCRITTI ALL’AIRE
Per
quanto previsto dall’art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni
dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121):
1. A
partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
2.
Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
A
tal fine è necessario presentare al Comune un’autocertificazione.
2. Solo quota variabile (art.40 Regolamento IUC):
a) abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione 40%;
b) locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente: riduzione 40%;
c) abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: riduzione 50%;
d) fabbricati
rurali ad uso abitativo: riduzione 30%.
3. Solo quota
variabile (art.43 comma 1 del Regolamento IUC):
la
TARI dovuta per l’abitazione e le relative pertinenze è ridotta, per la sola quota
variabile, nella misura di cui al seguente prospetto, tenuto conto della
capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE:
SCAGLIONI
ISEE espressi in EURO |
% massima
di riduzione della quota variabile del tributo |
da 0 a 2.000 |
70 |
da 2.001 a 3.000 |
65 |
da 3.001 a 4.000 |
60 |
da 4.001 a 5.000 |
55 |
da 5.001 a 6.000 |
50 |
da 6.001 a 7.000 |
45 |
da 7.001 a 8.000 |
40 |
da 8.001 a 9.000 |
35 |
da 9.001 a 10.000 |
30 |
da 10.001 a 11.000 |
25 |
da 11.001 a 12.000 |
20 |
N.B.
: TALE AGEVOLAZIONE SARA’ APPLICATA D’UFFICIO QUALORA L’UFFICIO RILEVI, IN FASE DI ELABORAZIONE DEGLI AVVISI, CHE IL CONTRIBUENTE ABBIA GIA’ PRESENTATO ALL’INPS UN ISEE VALIDO NEL CORSO DEL 2019.
4. Solo quota variabile (art.43 comma 2 del Regolamento IUC):
riduzione
del 70% della quota variabile per le abitazioni e relative pertinenze a
condizione che il nucleo familiare si trovi nella seguente e combinata
situazione sociale ed economico patrimoniale:
• del nucleo
familiare facciano parte persone, non ricoverate in istituto con retta
parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatrici di handicap ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli
artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 e ss.mm.ii., con percentuale pari
o superiore al 74%.
• l’ISEE del
nucleo familiare non superi € 12.000,00.
N.B.
: TALE AGEVOLAZIONE DEVE ESSERE RICHIESTA UTILIZZANDO L’APPOSITO MODELLO
PREDISPOSTO DALL’UFFICIO.
UTENZE
NON DOMESTICHE
- Locali
adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 04 dicembre
1997
-
ESENZIONE TOTALE;
- Utenze
non domestiche condotte in regime di locazione per l’esercizio dell’attività dai
soggetti di cui all’art. 1 comma 96 della Legge 24/12/2007 n. 244 – Legge
Finanziaria 2008 e s.m.e.i. – c.d. contribuenti minimi e/o forfetari -
ESENZIONE TOTALE;
- Utenze
non domestiche condotte dai soggetti di cui all’art. 25 del D.L. 18/10/2012 n.
179 convertito in Legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012 n. 221 – c.d. Start - up innovativa e incubatore certificato-
ESENZIONE TOTALE;
- ATTIVITÀ
COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE – art. 38 bis del vigente Regolamento IUC- a
condizione che l’unico punto di accesso della clientela sia ubicato sulla
strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico e che i
tempi di realizzazione delle opere si protraggono per più di sei mesi - RIDUZIONE
DEL 50% SIA NELLA PARTE FISSA CHE NELLA PARTE VARIABILE .
- Utenze
non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:
13 |
Negozi
abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli |
15 |
Negozi
particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato |
- ubicate
nel Centro storico – Zona Urbana A – ed il cui ingresso principale della sede
dell’attività è ubicato nelle strade indicate nel prospetto n.3 allegato al
Regolamento IUC
-
RIDUZIONE DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE;
- Utenze
non domestiche rientranti nelle seguenti categorie – (delibera di approvazione
delle tariffe)
5 |
Stabilimenti
balneari |
22 |
Ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub a condizione che insistano sugli
stabilimenti balneari |
-
RIDUZIONE DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE;
- Utenze
non domestiche legate alle attività commerciali iscritte nell’elenco dei
soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante
apparecchi da divertimento con vincite in denaro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato dell’art. 1 comma 82 della Legge 220/2010, modificativo
del comma 533 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a
decorrere dal 2016 dovessero dismettere ed impegnarsi a non ripristinare per un
periodo di 5 anni tutte le macchine da gioco di qualsiasi genere con premi in
denaro
-
RIDUZIONE DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE.
IMU – TASI – TARI
E’
riconosciuta l’esenzione a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a
beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma
di mancato guadagno inerente l’attività esercitata, in conseguenza di azioni
commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o
collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione
alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo
pari alla IMU – TARI - TASI ed addizionali dovute dalla vittima, per l’importo
annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall’annualità in
cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione
dell’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le
condizioni ed in base alle modalità previste nell’apposito “Regolamento per il
riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle
imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di
usura ai loro danni” .(rif. Artt. 16 – 43 – 51 del Regolamento IUC).
IMPORTANTE: LE AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI TRA LORO E LA RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LA DICHIARAZIONE TARI DI CUI ALL’ART. 61 DEL VIGENTE REGOLAMENTO.
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