SERVIZI AMINISTRATIVI

RIVOLTI ALLE PERSONE

Il Centro per l’Impiego cura l’iscrizione nell’elenco anagrafico delle persone in cerca di occupazione; l’attribuzione dello stato di disoccupazione; la compilazione e l’aggiornamento della scheda professionale; l’iscrizione nelle liste di mobilità; il rilascio di certificazioni; l’avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni; le rilevazioni statistiche; le iscrizioni nelle liste delle categorie protette (L. n. 68/99).

RIVOLTI ALLE AZIENDE

Il Centro per l’Impiego cura la ricezione delle comunicazioni aziendali

Iscrizione nell’elenco anagrafico

L’entrata in vigore del D Lgs. N.297/02 ha determinato la soppressione delle liste ordinarie e speciali di collocamento (ad eccezione di quelle dello spettacolo, di mobilità, e degli elenchi per l’inserimento lavorativo dei disabili L.68/99), sostituite dall’elenco anagrafico.

L’elenco anagrafico non costituisce una graduatoria  ma una banca dati nella quale possono iscriversi  le persone aventi domicilio nel Comune di competenza del Centro per l’Impiego, che siano in cerca di lavoro e a tal fine intendano avvalersi dei servizi del Centro per l’Impiego, purché abbiano minimo 15 anni ed abbiano adempiuto all’obbligo scolastico.

Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo a coloro che dichiarino al Centro per l’Impiego competente  per domicilio l’immediata disponibilità al lavoro.

Per i Centri per l’Impiego della  Provincia di Bari le dichiarazioni sono state rese fino al 31 dicembre  2003.

Questo termine riguardava esclusivamente i disoccupati già iscritti nelle liste di collocamento.Le persone, invece, che cercano lavoro e che non sono mai venute nel Centro per l’Impiego possono presentarsi in qualunque momento e dichiarare la loro disponibilità al lavoro.

DOMANDE FREQUENTI

Scheda professionale

Il D.lgs. 297/02 ha soppresso il libretto di lavoro. Ai nuovi iscritti i Comuni non rilasceranno più il libretto di lavoro, ma chi ne è ancora in possesso può tenerlo come documento del proprio passato lavorativo .

Il vecchio libretto di lavoro viene sostituito dalla scheda professionale contenente informazioni relative alle capacità tecniche, alle esperienze professionali e formative e alla disponibilità lavorativa espresse dal lavoratore.

Il contenuto della scheda professionale è stabilito con Decreto Ministeriale 30/5/01.

Tutte le schede professionali degli utenti confluiscono in una banca dati aggiornata a disposizione delle aziende per facilitare l’incontro domanda/offerta.

Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni

Il D.lgs. 297/02 e la Delibera di Giunta Regione Puglia n.1643 del 4/11/03 hanno dettato nuove regole in materia.

Entro il 31 ottobre di ogni anno è possibile presentare domanda di inserimento nella graduatoria per l’avviamento al lavoro presso gli Enti Pubblici per qualifiche professionali per le quali sia richiesto il solo requisito della  scuola dell’obbligo.

DOMANDE FREQUENTI

STATISTICHE E ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE

Il Centro,attraverso la propria banca dati e le rilevazioni statistiche mensili, dispone di dati attinenti i flussi occupazionali e la disoccupazione nel territorio di Barletta, che consentono l’analisi del mercato del lavoro locale.

compilazione modulo iscrizione/reiscrizione elenco ex art. 8 legge 12-3-99 n. 68

Il Centro cura la compilazione del modulo di richiesta di:

o        iscrizione

o        certificato d’iscrizione

con il relativo inoltro al Servizio Disabili della Provincia di Bari.

Ricezione delle comunicazioni aziendali

Il D.lgs. n.297/02 ha ridisciplinato la materia.

 

MODALITA' DI ASSUNZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI (art. 6,7 e 8 D. Lgs. 297/02)

CHE COSA È CAMBIATO DAL 01/01/07

Dal 1° gennaio 2007 la Legge Finanziaria 2007 ha previsto l'obbligo di comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

DATORI DI LAVORO

L'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati, agricoli, enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni. Nel caso di tirocinio e assimilati l'obbligo di comunicazione spetta al soggetto ospitante ma, in sua vece, può effettuarla il soggetto promotore.

RAPPORTI DI LAVORO

La novità riguarda tutti i rapporti di lavoro:

  • rapporti di lavoro subordinato (compresi i lavoratori nel settore edile, spettacolo, domestico, disabili, extracomunitari, sportivi professionisti, dirigenti, personale assunto nella p.a. con concorso, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche)
  • socio lavoratore di cooperativa sia in caso di rapporto subordinato che di collaborazione
  • collaborazioni coordinate e continuative (escluse le collaborazioni e le prestazioni occasionali)
  • contratto di lavoro a progetto
  • mini co.co.co. (collaborazione occasionale con coordinamento con il committente)
  • associazione in partecipazione con apporto di lavoro (anche non esclusivo)
  • rapporto di agenzia: agenti e rappresentanti di commercio (esclusi gli imprenditori: gli agenti costituiti in società o che si avvalgono di autonoma struttura imprenditoriale)
  • tirocini di formazione e orientamento e forme assimilate finalizzate all'assunzione (esclusi gli stages esclusivamente formativi autorizzati e organizzati da Regione e Provincia, i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri studenti per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro: per esempio i c.d. tirocini "curriculari", promossi da scuole di ogni ordine e grado e università, gli stage promossi dalle agenzie formative, le borse di studio e di dottorati di ricerca)
  • lavori socialmente utili
  • borse lavoro
  • borse post dottorato di ricerca

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

Comunicazione al Centro per l'Impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto (il termine scade alle ore 24 del giorno antecedente anche se giorno festivo). La data di assunzione coincide con la data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori.

Nel caso in cui non segua effettivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro darne immediata notizia al CPI non oltre i 5 giorni successivi.

Eccezioni :

•  urgenze esigenze produttive (esempio per evitare danni alle persone e agli impianti, casi che non consentono di rinviare l'impiego di lavoratori) : comunicazione parziale entro il giorno antecedente (la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro) e comunicazione totale entro cinque giorni

•  forza maggiore (avvenimenti straordinari che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere: per esempio eventi naturali catastrofici, sostituzione di lavoratore improvvisamente assente, supplenti settore scolastico, inizio delle riprese televisive deciso il giorno stesso, lavoratori "extra" nel settore turismo e pubblici esercizi) comunicazione, entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto.

Personale della Scuola

Il Governo, con Decreto Legge n. 147 del 7 settembre 2007, dispone che le istituzioni scolastiche provvedono alla comunicazione, ai Centri per l'Impiego, di instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro entro il termine dei 10 giorni successivi all'evento.

Altri casi di personale della Pubblica Amministrazione

Con riguardo ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Ministero chiarisce che l'obbligo non sussiste per quelle categorie del pubblico impiego che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, sono state escluse dalla c.d. privatizzazione e per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (magistrati, avvocati dello stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari, ecc.).

In caso di altro incarico presso altro ente, ad esempio docenze di magistrati presso le università, l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui sia ravvisabile un coordinamento con il committente nell'esecuzione della collaborazione.

Cittadini extracomunitari

La comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata al Centro per l'Impiego compente per sede di lavoro. E' stato abrogato l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare per iscritto, con raccomandata e ricevuta di ritorno, l'assunzione di un cittadino extracomunitario entro 48 ore all'autorità di Pubblica Sicurezza, previsto dall'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 286/98.

Dati obbligatori della comunicazione in caso di lavoro subordinato :

  • dati anagrafici del lavoratore
  • data di assunzione
  • data di cessazione (salvo il caso di tempo indeterminato. Nel caso di incertezza del termine come per contratti di natura sostitutiva deve essere comunque indicata una data presunta di cessazione, la data certa sarà trasmessa successivamente)
  • tipologia contrattuale
  • qualifica professionale
  • trattamento economico e normativo applicato (normalmente è sufficiente indicare il CCNL applicato e il relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base alla qualifica professionale attribuita.
  • Qualora il datore di lavoro non applichi un CCNL occorre comunicare la retribuzione lorda giornaliera pattuita).

Dati obbligatori della comunicazione in caso di lavoro autonomo nella forma della collaborazione, lavoro a progetto, associazione in partecipazione, agenti e rappresentati di commercio :

  • dati anagrafici del lavoratore
  • data di inizio rapporto
  • data di fine rapporto
  • tipologia contrattuale
  • attività e mansioni (descrittivo)
  • corrispettivo lordo concordato tra le parti.

Dati obbligatori della comunicazione in caso di tirocinio di formazione e orientamento e assimilati e lavori socialmente utili :

  • dati anagrafici del lavoratore
  • data di inizio rapporto
  • data di fine rapporto
  • tipo di rapporto

COMUNICAZIONI DI CESSAZIONE

Permane l'obbligo di comunicazione al CPI entro cinque giorni dall'evento.

COMUNICAZIONE DI TRASFORMAZIONE

Con l'emanazione del modello unificato sarà previsto l' obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego entro 5 giorni dall'avvenuta trasformazione .

Le tipologie di trasformazione sono state ampliate e complessivamente sono:

•  trasformazione da tirocinio e assimilati a rapporto subordinato;

•  proroga del termine inizialmente fissato;

•  trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

•  trasformazione da tempo part-time a tempo pieno;

•  trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato

•  trasformazione da formazione lavoro/inserimento a tempo indeterminato

•  trasferimento del lavoratore

•  distacco

•  modifica ragione sociale del datore

•  trasferimento d'azienda o ramo di essa.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E LAVORO

Solamente per le Agenzie per il Lavoro che applicano il contratto di somministrazione e lavoro aziende sono previsti termini diversi. È previsto l'obbligo di comunicare entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa dell'Agenzia, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.

Dati obbligatori della comunicazione in caso di lavoro subordinato:

  • dati anagrafici del lavoratore
  • data di assunzione
  • data di cessazione (salvo il caso di tempo indeterminato. Nel caso di incertezza del termine come per contratti di natura sostitutiva deve essere comunque indicata una data presunta di cessazione, la data certa sarà trasmessa successivamente)
  • tipologia contrattuale
  • qualifica professionale
  • trattamento economico e normativo applicato (è sufficiente indicare il CCNL applicato, in mancanza dovrà essere specificata la retribuzione lorda giornaliera pattuita).

LUOGO DI LAVORO

Per sede di lavoro si intende il luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per le agenzie di somministrazione le comunicazioni devono essere inviate al Centro per l'Impiego dove è ubicata la sede operativa dell'agenzia.

Per il settore edile la sede di lavoro può essere anche il cantiere mobile.

Per il settore agricolo, nel caso di terreni e fondi che si estendano su più circoscrizioni, il datore di lavoro può individuare discrezionalmente il Centro per l'Impiego a cui inviare la comunicazione.

MODELLO E VALENZA DELLE COMUNICAZIONI

Sarà definito un modello unificato (ex art. 4bis c.7 D.Lgs.181/2000) per le comunicazioni relative ad assunzione, cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro. Tutte le comunicazioni da effettuare al competente Centro per l'Impiego saranno valide all'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, INPDAP, ENPALS, INPGI, UTG.

In attesa del citato decreto continua ad applicarsi la normativa vigente e pertanto resta invariato l'obbligo di comunicazione verso tutti gli Enti.

ALTRE NOVITÀ IN VIGORE DAL 30/01/2003

Ricordiamo altre novità introdotte a partire dal 30/01/2003 dal D.Lgs.297/02 di riforma del collocamento.

ASSUNZIONE DIRETTA

L'assunzione diretta si estende a tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso previsto dagli statuti degli enti pubblici.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di:

  • lavoratori non comunitari (d.lgs. 25 luglio 1998, nr.286);
  • lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero (D.L. 31 luglio 1987, n.317, convertito con modifiche, dalla legge 3 ottobre 1987, nr.398);
  • lavoratori disabili (legge 12 marzo 1999, nr.68).

COMUNICAZIONI AL LAVORATORE

All'atto dell'assunzione (e comunque prima che inizi l'attività lavorativa) i datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola (art.9 bis L.608/1996), nonché la comunicazione contenente le informazioni obbligatorie art.1 del D.lgs. 26/05/97, n.152 (luogo di lavoro, la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento e la qualifica).

LAVORO DOMESTICO

La comunicazione di assunzione deve essere effettuata Centro per l'Impiego e non più all'INPS.

PRECEDENZA NELLA RIASSUNZIONE

Viene ridotta da 12 a 6 mesi la durata del diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda, per i lavoratori licenziati per riduzione di personale o mobilità (art.15, 6°comma L.264/1949 come modificato dall'art.6, 4° comma del D.Lgs. 297/02)

RISERVE

È abrogata la riserva del 12% in favore delle fasce deboli (art.8 lett.g D.Lgs.297/02).